4.1 Entità dell’assoggettamento dal punto di vista dell’ubicazione

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 20 maggio 2021

AFC · Info IVA 02 · n. 4.1 · Italiano

La sede sul territorio svizzero e tutti gli stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero costituiscono insieme un soggetto fiscale (art. 10 cpv. 3 LIVA). Per chi esercita un’impresa estera, dunque, tutti gli stabilimenti d’impresa sul territorio svizzero costituiscono nella loro globalità un soggetto fiscale (art. 7 OIVA).

Pertanto, nelle relazioni transfrontaliere la sede e gli stabilimenti d’impresa sono considerati soggetti fiscali indipendenti. Di conseguenza, lo scambio di prestazioni transfrontaliere tra uno stabilimento d’impresa e la sede dell’impresa è considerato una cifra d’affari esterna (principio del dualismo fiscale [dual entity concept]).