6.1 Principi generali della fine dell’assoggettamento

Info IVA 02 · Assoggettamento

In vigore · Stato dal 6 aprile 2023

AFC · Info IVA 02 · n. 6.1 · Italiano

L’assoggettamento termina ai sensi dell’articolo 14 capoverso 2 LIVA

  • con la cessazione dell’attività imprenditoriale;

  • in caso di liquidazione patrimoniale: con la chiusura della procedura di liquidazione;

  • per le imprese con sede o domicilio all’estero: alla fine dell’anno civile in cui esse hanno eseguito per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero. Si intende che la prestazione è stata eseguita per l’ultima volta sul territorio svizzero se entro la fine dell’anno civile non sono state eseguite altre prestazioni sul territorio svizzero e inoltre è molto probabile che entro la fine dell’anno civile non venga eseguita nessun’altra prestazione sul territorio svizzero.
    L’impresa estera che ha eseguito per l’ultima volta una prestazione sul territorio svizzero può richiedere di essere cancellata dal registro dei contribuenti già prima del termine dell’anno civile.

In questi casi il contribuente deve annunciarlo all’AFC per scritto entro 30 giorni (art. 66 cpv. 2 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

Se un’impresa senza sede o domicilio sul territorio svizzero esegue nuovamente una prestazione sul territorio svizzero dopo averla eseguita «per l’ultima volta» nel senso suddetto, si tratta invece di «prima prestazione eseguita sul territorio svizzero» (→ cifra 5.2.2).