6.2 Cessazione dell’assoggettamento obbligatorio
Info IVA 02 · Assoggettamento
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 02 · n. 6.2 · Italiano
Se la cifra d’affari determinante del contribuente non raggiunge più il limite della cifra d’affari ed è presumibile che la cifra d’affari determinante non sarà più raggiunta nemmeno nel periodo fiscale successivo, il contribuente può essere esentato dall’assoggettamento e chiedere la radiazione dal registro dei contribuenti IVA al più presto per la fine del periodo fiscale in cui la cifra d’affari determinante non è più raggiunta per la prima volta. La mancata richiesta di radiazione è considerata rinuncia all’esenzione dall’assoggettamento (art. 14 cpv. 5 LIVA). La richiesta di radiazione è considerata tempestiva se è presentata all’AFC entro 60 giorni dalla fine del periodo fiscale. Quanto precede è applicabile per analogia anche alle imprese che eseguono soltanto ancora prestazioni conformemente all’articolo 10 capoverso 2 lettera b LIVA.
La cifra d’affari determinante è calcolata
per l’intero periodo fiscale (art. 34 LIVA);
senza l’imposta (art. 10 cpv. 2bis LIVA);
in base al sistema di rendiconto scelto dal contribuente (controprestazioni ricevute o convenute; art. 39 LIVA).
Esempio
L’avvocato M., che conteggia l’imposta con il metodo delle aliquote saldo e secondo il sistema delle controprestazioni convenute, con l’approssimarsi dell’età della pensione al 30 gennaio 2024 riduce la propria attività professionale. Dopo aver conseguito cifre d’affari significativamente più elevate negli anni precedenti, nel 2024 fattura prestazioni imponibili sul territorio svizzero pari a 107 000 franchi (IVA inclusa). In base agli onorari percepiti per le prestazioni fatturate nel 2023, nel 2024 incassa complessivamente 130 000 franchi. Per il periodo fiscale 2024 l’avvocato M. versa all’AFC 6634 franchi (CHF 107 000 * 6,2 % [aliquota saldo applicabile]).
Nel periodo fiscale 2024 l’avvocato M. consegue una cifra d’affari determinante pari a 98 982 franchi (107 000 / 1.081) e pertanto – purché si possa supporre che nel periodo fiscale 2025 la cifra d’affari non aumenti – entro il 28 febbraio 2025 egli potrà farsi radiare dal registro dei contribuenti IVA con effetto al 31 dicembre 2024.
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 10 LIVA e abrogazione dell’art. 121a OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).