2.2 Membri di un gruppo

Info IVA 03 · Imposizione di gruppo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 03 · n. 2.2 · Italiano

I membri del gruppo d’imposizione possono essere scelti liberamente fra coloro che hanno diritto di essere inclusi nell’imposizione di gruppo. È ammessa la costituzione di più sottogruppi (art. 17 OIVA).

L’imposizione di gruppo si limita alle parti dell’impresa svizzere. Pertanto, un soggetto giuridico con sede all’estero e stabilimenti d’impresa in Svizzera può essere membro di un gruppo d’imposizione soltanto in relazione agli stabilimenti d’impresa svizzeri (art. 10 cpv. 3 LIVA). Per quanto concerne il Principato del Liechtenstein, si rimanda alla cifra 2.1. Di conseguenza, le prestazioni tra la sede estera e gli stabilimenti d’impresa che fanno parte di un gruppo d’imposizione devono essere trattate allo stesso modo delle cifre d’affari conseguite con terzi indipendenti.