2.1 Campo d’applicazione personale e territoriale
Info IVA 03 · Imposizione di gruppo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 03 · n. 2.1 · Italiano
Premessa l’esistenza di una direzione unica, possono di principio diventare membri di un gruppo d’imposizione tutte le persone giuridiche, le società di persone e le persone fisiche, purché abbiano il loro domicilio, la loro sede oppure uno o diversi stabilimenti d’impresa in Svizzera. L’iscrizione nel registro di commercio non è necessaria. I singoli membri del gruppo non devono necessariamente esercitare un’impresa (art. 13 cpv. 1 LIVA).
Un istituto di previdenza ai sensi della LPP può divenire membro di un gruppo soltanto se esercita la direzione unica o se sottostà alla direzione unica di un altro istituto di previdenza ai sensi della LPP.
[Illustrazione: nell’originale] | Informazioni sull’imposizione di gruppo per le collettività pubbliche sono disponibili nell’info IVA concernente il settore Collettività pubbliche. |
I soggetti giuridici con sede o domicilio all’estero possono diventare membri di un gruppo d’imposizione se hanno uno o diversi stabilimenti d’impresa in Svizzera. In questo caso il soggetto giuridico estero diventa membro del gruppo d’imposizione per tutti i suoi stabilimenti d’impresa in Svizzera (→ cifra 2.2).
[Illustrazione: nell’originale] | Caso speciale: Principato del Liechtenstein |
Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).