2.3 Direzione unica

Info IVA 03 · Imposizione di gruppo

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 03 · n. 2.3 · Italiano

Una direzione unica è data quando l’operato di un soggetto giuridico è controllato attraverso la maggioranza dei voti, per contratto o in altro modo (art. 15 OIVA).

Un criterio per valutare la riunione sotto una direzione unica è la ripartizione dei voti all’interno di un’impresa. Nella prassi ciò corrisponde spesso alla partecipazione in termini di capitale. La direzione unica è data in caso di presenza di una maggioranza diretta o indiretta dei voti (> 50 %) in seno all’organo supremo (assemblea generale o assemblea dei soci).

Si presume l’esistenza di una direzione unica per tutti i soggetti giuridici tenuti ad allestire un conto annuale consolidato secondo l’articolo 963 CO.

Qualora non vi sia una partecipazione in termini di voti superiore al 50 %, in particolare perché non è possibile controllare in alcun modo i soggetti giuridici tramite i voti (persone fisiche, fondazioni ecc.), deve essere documentato nel dettaglio all’AFC per quale motivo si possa desumere una direzione unica (ad es. in base a statuti o contratti).

Malgrado l’assenza di una maggioranza dei voti, nei casi seguenti può sussistere una direzione unica:

  • conclusione di un patto parasociale (patto tra azionisti) con cui viene garantito un comportamento uniforme in caso di voto;

  • una persona fisica sottomette integralmente la sua attività commerciale a un'altra impresa tramite accordi contrattuali scritti (ad es. contratto di assicurazione o di agenzia generale).

Segnatamente i seguenti casi non rappresentano di per sé una direzione unica:

  • l’unione personale delle direzioni;

  • la semplice manifestazione della volontà di far parte di un gruppo d’imposizione;

  • il fatto che i proprietari di due società siano sposati tra loro;

  • la contabilità o l’amministrazione sono gestite congiuntamente.

Precisazione della prassi (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).