3.1 Imposizione di gruppo possibile prima del periodo fiscale in corso (art. 18 cpv. 2 OIVA)
Info IVA 03 · Imposizione di gruppo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 03 · n. 3.1 · Italiano
La riunione in un gruppo d’imposizione può avvenire all’inizio del periodo fiscale successivo alla richiesta, che deve essere presentata all’AFC tramite l’apposito portale (applicabile dall’entrata in vigore del portale obbligatorio per l’imposizione di gruppo, il 1° gennaio 2027, in questa e nelle altre cifre in cui è menzionato il portale).
L’iscrizione retroattiva di un gruppo d’imposizione dall’inizio del periodo fiscale in corso è ammessa solo se nessuno dei soggetti giuridici interessati ha presentato un rendiconto per il periodo fiscale per cui viene richiesta l’imposizione di gruppo e il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non è ancora decorso. Nel caso di soggetti giuridici con diversi periodi di rendiconto, si applica la data anteriore.
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 18 OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).