3.2 Imposizione di gruppo non possibile in precedenza per il mancato adempimento delle pertinenti condizioni (art. 18 cpv. 3 OIVA)
Info IVA 03 · Imposizione di gruppo
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 03 · n. 3.2 · Italiano
Se finora l’imposizione di gruppo non era possibile per il mancato adempimento delle condizioni pertinenti, essa viene applicata subito a partire dal momento in cui tali condizioni risultano soddisfatte (nuova costituzione di un gruppo).
L’AFC approva la richiesta di applicazione dell’imposizione di gruppo solo se nessuno dei soggetti giuridici interessati ha presentato un rendiconto per il periodo di rendiconto in cui le condizioni per l’applicazione dell’imposizione di gruppo sono state soddisfatte e il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non è decorso. Nel caso di soggetti giuridici con diversi periodi di rendiconto, si applica la data anteriore.
In alternativa, l’AFC approva la richiesta di applicazione dell’imposizione di gruppo all’inizio del trimestre successivo o del secondo trimestre successivo a partire dal momento in cui le pertinenti condizioni sono soddisfatte. L’AFC approva questa richiesta solo se nessuno dei soggetti giuridici interessati ha presentato un rendiconto per il trimestre scelto e se il termine per presentare il rendiconto secondo l’articolo 71 capoverso 1 LIVA non è decorso. Nel caso di soggetti giuridici con diversi periodi di rendiconto si applica la data anteriore.
Precisazione della prassi e adeguamento di carattere redazionale in seguito alla modifica di una disposizione sull’IVA (art. 18 OIVA) (→ info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).