2.1 Principio
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 31 ottobre 2025
AFC · Info IVA 04 · n. 2.1 · Italiano
Soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni eseguite sul territorio svizzero dai contribuenti dietro controprestazione, purché non siano escluse dall’imposta (art. 21 LIVA; [Illustrazione: nell’originale] cifra 6) (art. 18 cpv. 1 LIVA).
Il rapporto di prestazione imponibile sussiste quindi se:
una prestazione non esclusa dall’imposta (→ cifra 2.2),
è eseguita dietro controprestazione (→ cifra 2.3),
sul territorio svizzero (→ cifra 2.4),
da un contribuente (→ cifra 2.5), e
tra prestazione e controprestazione sussiste una stretta correlazione economica (→ cifra 2.6).
Se una prestazione in conformità dell’articolo 23 LIVA è esente dall’imposta, su tale prestazione non è dovuta alcuna imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (→ cifra 8).
Le prestazioni gratuite non soggiacciono all’imposta, salvo che il destinatario della prestazione sia una persona strettamente vincolata (art. 3 cpv. h LIVA in relazione con l’art. 26 OIVA). In questo caso, il calcolo dell’imposta si basa sull’articolo 24 capoverso 2 LIVA (→ info IVA Base di calcolo e aliquote d’imposta). Occorre inoltre osservare che in caso di prestazioni gratuite deve essere all’occorrenza effettuata la correzione della deduzione dell’imposta precedente (consumo proprio; art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA e 69–71 OIVA; → info IVA Deduzione dell’imposta precedente e Modifiche d’utilizzazione). Per le prestazioni al personale (a titolo oneroso o gratuito) occorre osservare le spiegazioni contenute nell’info IVA Quote private.
Qualora vengano trasferiti fondi senza che sia eseguita una prestazione non sussiste alcun rapporto di prestazione. Tali fondi (non controprestazioni) non soggiacciono quindi all’imposta (art. 18 cpv. 2 LIVA; → cifra 3).