2.4 Territorio svizzero
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2020
AFC · Info IVA 04 · n. 2.4 · Italiano
Solo le prestazioni eseguite sul territorio svizzero soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero. Per territorio svizzero si intende il territorio nazionale svizzero e le enclavi doganali estere secondo l’articolo 3 capoverso 2 LD (art. 3 lett. a LIVA). Le enclavi doganali estere sono i territori esteri inclusi nel territorio doganale per effetto di accordi internazionali o del diritto consuetudinario internazionale (il Comune tedesco di Büsingen, il Principato del Liechtenstein e il settore svizzero dell’EuroAeroporto di Basilea-Mulhouse-Friburgo). Le valli grigionesi di Samnaun e Sampuoir sono considerate territorio svizzero solo per quanto riguarda le prestazioni di servizi, mentre sono considerate estero per quanto riguarda le forniture (art. 4 LIVA; art. 1 cpv. 1 OD).
[Illustrazione: nell’originale] | Per ulteriori informazioni in merito vedi l’info IVA “Luogo della prestazione”. |
Modifica della prassi in vigore dal 01.01.2020