6.1 Principio

Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019

AFC · Info IVA 04 · n. 6.1 · Italiano

Le prestazioni elencate nelle cifre seguenti sono escluse dall’imposta conformemente all’articolo 21 capoverso 2 numeri 1–30 LIVA. Per le prestazioni (forniture e prestazioni di servizi) e l’importazione di beni utilizzati per l’esecuzione di prestazioni escluse dall’imposta e per la cui imposizione non si è optato (→ cifra 7) non vi è diritto alla deduzione dell’imposta precedente (→ info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente”), purché il luogo della prestazione esclusa dall’imposta si trovi sul territorio svizzero (art. 29 cpv. 1 LIVA). Se è dimostrato che il luogo della prestazione esclusa dall’imposta si trova manifestamente all’estero, la deduzione dell’imposta precedente è ammessa, senza comunicazione all’AFC, nella stessa misura in cui sarebbe possibile se la prestazione fosse eseguita in territorio svizzero e si fosse optato per la sua imposizione in conformità con l’articolo 22 LIVA (art. 29 cpv. 1bis LIVA). La deduzione dell’imposta precedente ai sensi dell’articolo 29 capoverso 1bis LIVA non è pertanto possibile per quelle prestazioni per le quali l’opzione è preclusa (art. 22 cpv. 2 LIVA).

L’opzione è preclusa in conformità all’articolo 22 capoverso 2 LIVA per:

  • le operazioni concernenti giochi in denaro, purché il prodotto lordo dei giochi sia assoggettato alla tassa sulle case da gioco secondo l’articolo 119 LGD o l’utile netto realizzato sia destinato integralmente a scopi d’utilità pubblica ai sensi dell’articolo 125 LGD (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA), nonché

  • il trasferimento e la costituzione di diritti reali su fondi, le prestazioni definite nella legge eseguite da comunioni di comproprietari di proprietà per piani ai propri membri, nonché la messa a disposizione per l’uso o il godimento di fondi e parti di fondi se il destinatario utilizza o intende utilizzare il bene esclusivamente a scopo abitativo (art. 21 cpv. 2 n. 20 e 21 LIVA). Per utilizzazione a scopo abitativo secondo l’articolo 22 capoverso 2 lettera b LIVA si intende l’uso di locali come domicilio ai sensi dell’articolo 23 segg. CC e/o luogo di soggiorno settimanale. I soggiornanti settimanali sono persone che durante i giorni di lavoro, formazione o studio pernottano nel luogo in cui lavorano, seguono una formazione o uno studio, ma che trascorrono regolarmente i giorni di libero (di solito il fine settimana) in un altro luogo. Di regola è necessario soggiornare nel luogo di lavoro, formazione o studio, quando il ritorno quotidiano al luogo di domicilio non è ragionevole per motivi di tempo, professionali o finanziari. Mezzi di prova appropriati del domicilio sono ad esempio il certificato di domicilio o l’attestato di domicilio rilasciato dal Comune di domicilio. Per i soggiornanti settimanali, i mezzi di prova appropriati sono, ad esempio, il certificato di domicilio o la conferma della notifica rilasciata dal Comune di soggiorno.

Il fatto che una prestazione sia esclusa dall’imposta si determina di principio in funzione del suo contenuto (oggettivo) a prescindere da chi esegue o riceve la prestazione (soggettivo; art. 21 cpv. 3 LIVA). Ciò significa in particolare che la prestazione è esclusa dall’imposta anche se non viene eseguita direttamente al consumatore (p. es. sportivo attivo o scolaro) bensì a un altro prestatore. Qualora quindi un terzo venga incaricato di eseguire prestazioni escluse dall’imposta, anche le prestazioni del terzo sono escluse dall’imposta, a prescindere dal fatto che il terzo fatturi le proprie prestazioni al mandante (p. es. collettività pubblica) oppure al destinatario della prestazione (p. es. minorenne). Occorre tuttavia considerare che se la prestazione è esclusa dall’imposta espressamente a causa delle caratteristiche del prestatore o del destinatario, l’esclusione si applica solo alle prestazioni che vengono eseguite o ricevute da persone con queste caratteristiche (art. 21 cpv. 4 LIVA). Pertanto, le cure mediche sono ad esempio escluse dall’imposta solo se vengono eseguite da soggetti che esercitano professioni mediche o di cura (→ cifra 6.4).

Maggiori informazioni relative alle prestazioni escluse dall’imposta sono contenute nelle differenti info IVA concernenti i settori.

Modifica del 1° gennaio 2019 sulla base della nuova LGD (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA).