7.2 Condizioni e caratteristiche dell’opzione
Info IVA 04 · Oggetto dell'imposta
In vigore · Stato dal 26 maggio 2026
AFC · Info IVA 04 · n. 7.2 · Italiano
Caratteristiche essenziali dell’imposizione volontaria delle prestazioni escluse dall’imposta:
è sufficiente indicare chiaramente l’imposta sulla fattura o dichiararla (cumulativamente) alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA;
è irrilevante se il destinatario della prestazione è contribuente oppure no;
è possibile effettuare la deduzione (proporzionale) dell’imposta precedente;
il contribuente può decidere per ogni singola prestazione se fatturare la prestazione con o senza l’imposta o se dichiararla nel rendiconto IVA oppure no:
fatturazione senza IVA o dichiarazione alle cifre 200 e 230 del rendiconto IVA: la prestazione rimane esclusa dall’imposta (senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente);
fatturazione con IVA o dichiarazione (cumulativa) alle cifre 200 e 205 del rendiconto IVA: si opta per l’imposizione della prestazione (con diritto alla deduzione dell’imposta precedente).
[Illustrazione: nell’originale] | In virtù dell’articolo 77 capoverso 3 OIVA, i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote saldo possono optare soltanto per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 26 LIVA (prodotti della produzione naturale). In virtù dell’articolo 97 capoverso 3 OIVA, i contribuenti che applicano il metodo delle aliquote forfetarie possono inoltre optare per l’imposizione delle prestazioni di cui all’articolo 21 capoverso 2 numero 28 LIVA (determinate prestazioni tra collettività pubbliche) e all’articolo 21 capoverso 2 numero 28bis LIVA (messa a disposizione di personale tra collettività pubbliche). |