1.4.10 Designazione quale sussidio o altro contributo di diritto pubblico (art. 18 cpv. 3 LIVA)

Info IVA 05 · Sussidi e doni

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2025

AFC · Info IVA 05 · n. 1.4.10 · Italiano

Se una collettività pubblica designa espressamente, nei confronti del beneficiario, come sussidio o altro contributo di diritto pubblico i mezzi finanziari da essa versati, tali mezzi sono considerati sussidi o altri contributi di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA (art. 18 cpv. 3 LIVA). I mezzi finanziari possono essere designati non solo come «sussidio» o «contributo di diritto pubblico», ma anche conformemente alla terminologia della legislazione federale, cantonale o comunale applicabile nel singolo caso (aiuto finanziario, indennità, contributo statale ecc.). La designazione deve essere inoltre portata individualmente a conoscenza del beneficiario. Non è sufficiente fare una comunicazione generale (ad es. in una banca dati dei sussidi). L’AFC raccomanda di indicare la designazione con riferimento all’articolo 18 capoverso 3 LIVA direttamente nella decisione di contribuzione o in un documento simile.

Una collettività pubblica può designare come sussidio o altro contributo di diritto pubblico, fino alla scadenza del termine di cui all’articolo 72 capoverso 1 LIVA riferito al periodo fiscale in cui avviene il versamento, i mezzi finanziari versati al beneficiario. (art. 29 cpv. 2 OIVA). Affinché un flusso di denaro venga considerato un sussidio o un altro contributo di diritto pubblico ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 lettera a LIVA, la sua designazione da parte della collettività pubblica deve avvenire entro 240 giorni dalla fine del periodo fiscale in cui tali mezzi finanziari sono stati versati al beneficiario. Se avviene successivamente, la designazione non ha rilevanza.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA Rendiconto e versamento dell’imposta contiene ulteriori informazioni in merito.

In un rapporto tripartito, il beneficiario è l’avente diritto ai mezzi finanziari (→ cifra 1.4.9).

Se i mezzi finanziari vengono versati da una collettività pubblica senza fornire una designazione più precisa oppure la designazione avviene in ritardo (dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29 capoverso 2 OIVA), il beneficiario deve qualificare tali mezzi secondo i principi generali (→ cifra 1.1).

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 18 LIVA e 29 OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).