7.4.1 Imprese con sede all’estero che non eseguono forniture sul territorio svizzero
Info IVA 06 · Luogo della prestazione
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA 06 · n. 7.4.1 · Italiano
Se un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA in territorio svizzero trasporta o spedisce a destinazione del territorio svizzero un bene che fa perfezionare (lavoro a cottimo) da una persona con sede sul territorio svizzero e se il bene viene rispedito in seguito all’impresa con sede all’estero, quest’ultima non esegue una fornitura, bensì una semplice consegna di un bene a scopo di perfezionamento. L’impresa con sede all’estero non deve essere iscritta nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero per questo genere di attività. L’importatore dei beni è la persona con sede sul territorio svizzero che effettua il perfezionamento.
Il bene può essere introdotto sul territorio svizzero secondo il regime doganale dell’immissione in libera pratica o secondo il regime doganale del perfezionamento attivo.
[Illustrazione: nell’originale] | Chi intende trasferire beni verso il territorio svizzero secondo il regime doganale del perfezionamento attivo necessita di un’autorizzazione dell’UDSC. |
a) | In caso di importazione secondo il regime doganale dell’immissione in libera pratica, è riscossa l’imposta sull’importazione. Essa si calcola sul valore di mercato del bene importato sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero. Per valore di mercato s’intende tutto ciò che, allo stadio dell’importazione, un importatore dovrebbe pagare a un fornitore indipendente nel Paese di provenienza dei beni al momento della nascita del debito fiscale sull’importazione ai sensi dell’articolo 56 LIVA, in condizioni di libera concorrenza, per ottenere gli stessi beni. Le spese di trasporto o di spedizione e di tutte le prestazioni connesse sino al luogo di destinazione sul territorio svizzero devono essere integrate, se non sono già comprese (art. 54 cpv. 1 lett. g e cpv. 3 LIVA). Nel senso di un’eccezione, il perfezionatore (rifinitore) contribuente può dedurre a titolo d‘imposta precedente l’imposta sull’importazione riscossa dall’UDSC, purché siano cumulativamente adempiute le condizioni seguenti:
Spetta quindi al perfezionatore comprovare la riesportazione del bene perfezionato per poter far valere, da una parte, il diritto alla deduzione dell’imposta sull’importazione in relazione con l’importazione del bene da perfezionare, e dall’altra, il diritto all’esenzione dall’imposta per la sua prestazione di perfezionamento. |
b) | All’importazione, il bene è sottoposto al regime doganale del perfezionamento attivo secondo la procedura di non riscossione. Secondo questo regime, l’imposta sull’importazione non è riscossa al momento dell’importazione, se il perfezionatore è iscritto nel registro dei contribuenti sul territorio svizzero e se tale regime è appurato dalla riesportazione del bene perfezionato. Allo stesso modo, la prova della riesportazione del bene legittima il perfezionatore all’esenzione dall’imposta della sua prestazione di perfezionamento. |
| c) | All’importazione, il bene è sottoposto al regime doganale del perfezionamento attivo con restituzione, purché il richiedente ne faccia domanda o il pagamento delle tasse appaia messo in pericolo. Secondo questo regime, l’imposta sull’importazione si calcola sul valore di mercato del bene importato sino al luogo di destinazione in territorio svizzero ([Illustrazione: nell’originale] precedente lett. a). Se questa procedura doganale è correttamente appurata, l’UDSC restituisce l’imposta riscossa al momento dell’importazione, a condizione che il perfezionatore non abbia il diritto di dedurla a titolo d’imposta precedente nei periodici rendiconti IVA trasmessi all’AFC (ad es. perché conteggia l’imposta con il metodo delle aliquote saldo o forfetarie). |
[Illustrazione: nell’originale] | Ulteriori informazioni in merito sono ottenibili presso l’UDSC. |