1.3.1 Prestazioni valutabili in denaro, segnatamente permute e prestazioni effettuate per il pagamento di un debito

Info IVA 07 · Base di calcolo e aliquote d'imposta

In vigore · Stato dal 17 marzo 2025

AFC · Info IVA 07 · n. 1.3.1 · Italiano

Se la controprestazione non viene versata sotto forma di denaro (mezzi di pagamento svizzeri o esteri), bensì sotto forma di prestazioni valutabili in denaro, la base di calcolo è definita come segue:

  • permute: la controprestazione corrisponde al valore di mercato della prestazione effettuata in cambio (art. 24 cpv. 3 LIVA);

  • prestazioni effettuate per il pagamento di un debito: si considera controprestazione l’importo del debito estinto (art. 24 cpv. 5 LIVA); non si è in presenza di prestazioni effettuate per il pagamento di un debito se, in caso d’acquisto di un nuovo bene, il cliente (destinatario della prestazione) rimette al prestatore un bene usato destinato semplicemente all’eliminazione e al cliente non viene accreditato alcun valore (neppure un valore di rottame);

  • riparazioni con sostituzione di pezzi: la controprestazione è costituita unicamente dalla retribuzione del lavoro eseguito (art. 24 cpv. 4 LIVA);

  • cambiali, ordini di pagamento, assegni bancari, assegni WIR, Reka-Card, eurochèque e simili: l’importo così saldato;

  • assunzioni di debito e promesse di pagamento di terzi (moneta scritturale, carte di credito e simili): l’importo così saldato;

  • accettazione di titoli: l’importo così saldato;

  • buoni valore: il valore della prestazione così compensata;

  • cessione di un credito: l’importo ceduto;

  • compensazione con un credito in contropartita: l’importo così saldato;

  • estinzione di un debito del prestatore che quest’ultimo ha verso un terzo: l’importo così saldato;

  • estinzione di un debito mediante l’istituzione di un nuovo debito, per esempio un mutuo passivo (novazione; l’importo così saldato).

Prima definizione della prassi in seguito a una sentenza di un tribunale su un elemento non definito nella prassi vigente dell’AFC (data di pubblicazione: 17.03.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).