4.1 Definizione dell’utilizzazione temporanea e delimitazione rispetto alla modifica d’utilizzazione parziale, doppia utilizzazione

Info IVA 10 · Modifiche d'utilizzazione

In vigore · Stato dal 1 agosto 2015

AFC · Info IVA 10 · n. 4.1 · Italiano

Come indicato alla cifra 2, di principio si è in presenza di un’utilizzazione temporanea quando un contribuente utilizza temporaneamente dei beni esclusivamente, cioè al 100 %, nell’ambito dell’attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente oppure esclusivamente nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente o al di fuori dell’attività imprenditoriale per un periodo

  • massimo di 6 mesi per i beni mobili; rispettivamente

  • massimo di 12 mesi per i beni immobili.

[Illustrazione: nell’originale]

Se l’utilizzazione temporanea supera i 6 mesi per i beni mobili e i 12 mesi per i beni immobili, di principio si verifica un prelievo o un conferimento durevole.

Esempio
Utilizzazione temporanea di beni
Un’impresa che si occupa di commercio e consulenza in ambito informatico effettua anche prestazioni d’insegnamento di software escluse dall’imposta. Per queste prestazioni d’insegnamento ha prelevato a titolo durevole 10 computer e corretto l’imposta precedente (consumo proprio). Considerato il vasto interesse riscontrato, la società preleva dalla sua scorta destinata alla vendita 5 computer per utilizzarli durante due mesi per un corso d’introduzione a un nuovo programma informatico (= utilizzazione temporanea).

La delimitazione rispetto alla doppia utilizzazione può essere descritta come segue:

contrariamente all’utilizzazione temporanea, nei casi di doppia utilizzazione i beni sono utilizzati contemporaneamente o a breve termine sia nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, sia nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente o al di fuori dell’attività imprenditoriale.

Esempio 1
Un’impresa che si occupa di commercio e consulenza in ambito informatico e che effettua anche prestazioni d’insegnamento di software escluse dall’imposta equipaggia una sala corsi con un proiettore. Tale proiettore è utilizzato al 70 % per la formazione interna dei consulenti e al 30 % per i corsi d’insegnamento di software.

Soluzione
In questo caso si tratta di una doppia utilizzazione ai sensi dell’articolo 30 LIVA. Considerando che il proiettore è utilizzato prevalentemente (> 50 %) nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, questa può essere dedotta integralmente e corretta solo alla fine del periodo fiscale (correzione dell’imposta precedente per consumo proprio).

Esempio 2
Un’impresa che si occupa di commercio e consulenza in ambito informatico e che effettua anche prestazioni d’insegnamento di software escluse dall’imposta equipaggia una sala corsi con un proiettore. Tale proiettore è utilizzato al 30 % per la formazione interna dei consulenti e al 70 % per i corsi d’insegnamento di software.

Soluzione
In questo caso si tratta di una doppia utilizzazione ai sensi dell’articolo 30 LIVA. Considerando che il proiettore non è utilizzato prevalentemente (= o < 50 %) nell’ambito dell’attività imprenditoriale che dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente, la deduzione dell’imposta precedente va corretta proporzionalmente all’utilizzazione subito al momento dell’acquisto.

[Illustrazione: nell’originale]

L’info IVA “Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente” contiene ulteriori informazioni sulla doppia utilizzazione.