9.3 Ristrutturazione con effetto retroattivo
Info IVA 11 · Procedura di notifica
In vigore · Stato dal 11 febbraio 2025
AFC · Info IVA 11 · n. 9.3 · Italiano
Se, nell’ambito delle imposte dirette, è stata riconosciuta una ristrutturazione con effetto retroattivo (svolgimento dell’operazione secondo il diritto civile entro sei mesi), in linea di principio tale riconoscimento ai fini dell’IVA non è rilevante. Le prestazioni effettuate in questi sei mesi vengono attribuite alla persona che ha agito quale prestatore nei confronti dei terzi (art. 20 cpv. 1 LIVA). Inoltre, hanno diritto alla deduzione dell’imposta precedente unicamente i contribuenti che sono destinatari della prestazione gravata d’imposta precedente (art. 28 e 28a LIVA).
L’AFC raccomanda di allestire la contabilità in modo tale che – indipendentemente dalla data determinante dell’effetto retroattivo – fino al trasferimento di patrimonio giuridicamente valido (→ cifra 7.1) sia possibile attribuire correttamente le imposte sulla cifra d’affari e le imposte precedenti.
Tuttavia, fintanto che alla Confederazione non risultino in alcun momento perdite d’imposta, in via eccezionale costi e ricavi possono essere dichiarati nel rendiconto IVA della società acquirente. In questo contesto, eventuali prestazioni effettuate fino al trasferimento di patrimonio giuridicamente valido tra la società alienante e la società acquirente che riguardano il complesso patrimoniale o l’esercizio trasferito devono essere registrate separatamente e dichiarate nel rendiconto IVA.
Per il resto l’AFC si riserva espressamente di derogare da questa procedura e di procedere a un’attribuzione corretta ai sensi degli articoli 20 capoverso 1, 28 e 28a LIVA.
Esempio
La società madre Bassi Holding SA detiene direttamente la Bassi Amministrazione SA e la Bassi Consulenza SA. La società madre decide la fusione di entrambe le società. Nel mese di giugno dell’anno in corso la Bassi Amministrazione SA acquisisce, con effetto retroattivo al 1° gennaio dell’anno in corso, i valori patrimoniali della Bassi Consulenza SA tramite fusione mediante incorporazione. A partire dal 1° gennaio viene allestita solo una contabilità.
L’AFC accetta la dichiarazione delle cifre d’affari e delle imposte precedenti per la Bassi Amministrazione SA, sempre che non risultino perdite d’imposta. Le prestazioni imponibili effettuate fino al mese di giugno dell’anno in corso dalla Bassi Consulenza SA alla Bassi Amministrazione SA devono essere registrate separatamente e dichiarate come cifra d’affari imponibile presso la Bassi Amministrazione SA.
Modifica della prassi in seguito a un riesame della prassi da parte dell’AFC (data di pubblicazione: 11.02.2025; riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).