1.3 Chi può applicare il metodo delle AF?

Info IVA 13 · Aliquote forfetarie

In vigore · Stato dal 3 gennaio 2025

AFC · Info IVA 13 · n. 1.3 · Italiano

(art. 97 cpv. 1 OIVA)

Il metodo delle AF può essere applicato in primo luogo dai servizi autonomi di collettività pubbliche, assoggettati all’imposta. Segnatamente, oltre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni, le seguenti istituzioni, associazioni e fondazioni possono effettuare il rendiconto con il metodo delle AF:

  • consorzi comunali e altre associazioni di collettività pubbliche;

  • parrocchie;

  • scuole private e internati;

  • ospedali privati;

  • centri medici;

  • centri di riabilitazione;

  • case di cura;

  • organizzazioni private Spitex;

  • case di riposo, case di cura, residenze per anziani;

  • imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e scuole speciali;

  • gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche;

  • assicurazioni cantonali di edifici;

  • cooperative idriche;

  • imprese di trasporto pubblico;

  • corporazioni di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche;

  • organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport;

  • associazioni secondo gli articoli 60–79 CC;

  • fondazioni ai sensi degli articoli 80–89bis CC.

Il metodo delle AS può essere applicato anche da altri enti di diritto pubblico ai sensi dell’art. 12 cpv. 1 LIVA in combinato disposto con l’art. 12 cpv. 2 OIVA.

I contribuenti che non possono applicare il metodo delle AF sono elencati in modo esaustivo nell’articolo 100 in combinato disposto con l’articolo 77 capoverso 2 lettere b–h OIVA. Si tratta di contribuenti che

  • applicano la procedura di riporto del pagamento dell’imposta secondo l’articolo 63 LIVA;

  • applicano l’imposizione di gruppo secondo l’articolo 13 LIVA;

  • hanno la loro sede o uno stabilimento d’impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;

  • realizzano più del 50 % della loro cifra d’affari da prestazioni imponibili (con luogo della prestazione sul territorio svizzero) eseguite per altri contribuenti che applicano il metodo effettivo, se le persone coinvolte sono poste sotto una direzione unica (→ info IVA Imposizione di gruppo);

  • in virtù dell’articolo 7 capoverso 3 LIVA (dichiarazione d’adesione estero e regolamentazione della vendita per corrispondenza) eseguono forniture sul territorio svizzero;

  • sono considerati fornitori di prestazioni secondo l’articolo 20a LIVA (attribuzione delle prestazioni in caso di forniture mediante piattaforme elettroniche);

  • hanno la loro sede all’estero.

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 20a LIVA; art. 100 in combinato disposto con l’art. 77 cpv. 2 let. g e h OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 1.3.1 Opzione per l’imposizione di prestazioni escluse dall’imposta
  2. 1.3.2 Vendita di mezzi d’esercizio, beni d’investimento e prestazioni di servizi attivabili