2.4 Forniture di energia elettrica, gas e teleriscaldamento

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 18 marzo 2022

AFC · Info IVA 14 · n. 2.4 · Italiano

(art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA)
 
Le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante la rete di distribuzione del gas naturale e di teleriscaldamento da parte di imprese con sede all’estero a contribuenti sul territorio svizzero soggiacciono all’imposta sull’acquisto e si rinuncia alla riscossione simultanea dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero (art. 45 cpv. 1 lett. d LIVA).

Se però il destinatario di queste forniture non è assoggettato all’imposta, l’imposta sull’acquisto non è dovuta, poiché le forniture soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero.