2.5 Trasferimento di diritti di emissione e di diritti analoghi

Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 14 · n. 2.5 · Italiano

La vendita di diritti di emissione, certificati e attestati di riduzione delle emissioni, garanzie di origine dell’elettricità e di diritti, certificati e attestati analoghi non è considerata una prestazione esclusa dall’imposta nel settore del mercato monetario e dei capitali, bensì una prestazione di servizi imponibile ai sensi dell’articolo 3 lettera e LIVA, il cui luogo è retto dall’articolo 8 capoverso 1 LIVA.

Il trasferimento di diritti, attestati e certificati ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA soggiace all’imposta sull’acquisto. Non soggiace quindi all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero il trasferimento effettuato dal prestatore di servizi (art. 111a cpv.1 OIVA). Ciò non ha tuttavia alcun influsso sul diritto di quest’ultimo alla deduzione dell’imposta precedente. L’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA comprende il trasferimento (a titolo oneroso)

  • di diritti di emissione,

  • di certificati e attestati di riduzione delle emissioni,

  • di garanzie di origine dell’elettricità e

  • di diritti, certificati e attestati analoghi

da parte di imprese con sede, domicilio o stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o all’estero, a prescindere dalla loro registrazione sul territorio svizzero. Nella fattispecie deve essere soddisfatta la condizione secondo cui il trasferimento di tali diritti, certificati e attestati non sia escluso dall’imposta ai sensi dell’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA (art. 45a LIVA). È esclusa dall’imposta segnatamente la negoziazione di derivati su tali diritti, certificati e attestati.

Soggiace segnatamente all’imposta sull’acquisto il trasferimento dei seguenti diritti, attestati e certificati:

  • i diritti di emissione di cui all’articolo 2 lettera c della legge sul CO2;

  • gli attestati nazionali di cui all’articolo 2 lettera d della legge sul CO2;

  • i certificati di riduzione delle emissioni di cui all’articolo 2 lettera e della legge sul CO2;

  • gli attestati internazionali di cui all’articolo 2 lettera f della legge sul CO2;

  • le garanzie di origine dell’elettricità di cui all’articolo 9 della legge federale sull’energia;

  • altri attestati di origine dell’energia (ad es. le garanzie di origine per combustibili e carburanti fossili, ossia i cosiddetti combustibili e carburanti rinnovabili [CCr]);

  • i diritti, gli attestati e i certificati esteri equivalenti ai diritti, agli attestati e ai certificati menzionati in precedenza (ad es. i diritti di emissione [quote] europei o le garanzie di origine europee per l’elettricità estera);

  • i diritti, gli attestati e i certificati nazionali o esteri equivalenti ai diritti, agli attestati e ai certificati menzionati in precedenza (ad es. «voluntary emission reductions» [VER]), trasferiti nel mercato volontario per la compensazione dei gas a effetto serra.

Il trasferimento a un destinatario sul territorio svizzero di diritti, attestati e certificati nazionali ed esteri soggiace all’imposta sull’acquisto presso quest’ultimo. Ai fini dell’assoggettamento all’imposta sull’acquisto del destinatario sul territorio svizzero è indifferente che questi diritti, attestati e certificati siano trasferiti mediante un sistema di scambio nazionale (ad es. il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UFAM, il sistema di garanzie di origine della Pronovo SA) oppure mediante un sistema di scambio estero (ad es. il sistema di scambio per le quote di emissioni dell’Unione europea o un sistema di garanzie di origine estero).

Chi versa semplicemente un contributo a titolo di compensazione delle emissioni di CO2 per consumo personale (ad es. un viaggio in aereo) non è assoggettato all’imposta sull’acquisto. Il pagamento che compensa la prestazione responsabile delle emissioni di CO2 può avvenire indifferentemente al prestatore (ad es. alla compagnia aerea) come supplemento («contributo alla protezione del clima») oppure direttamente a un’organizzazione che offre la compensazione di queste emissioni.

L’imposta sull’acquisto è dovuta se il luogo del destinatario si trova sul territorio svizzero (art. 8 cpv. 1 LIVA). Sono quindi assoggettati all’imposta sull’acquisto i destinatari svizzeri che adempiono una delle due condizioni di cui all’articolo 45 capoverso 2 LIVA (→ cifra 1).

[Illustrazione: nell’originale]

Se, in occasione del trasferimento, è fatturata l’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, tale imposta non può essere dedotta a titolo di imposta precedente dal destinatario della prestazione, salvo che essa sia stata conteggiata e pagata dal prestatore di servizi (art. 111a cpv. 2 OIVA). Se il destinatario della prestazione riceve una fattura con l’indicazione chiara dell’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero, l’AFC raccomanda di chiedere al prestatore la correzione della fattura.

[Illustrazione: nell’originale]

Si rinuncia all’iscrizione del prestatore di servizi svizzero nel registro dei contribuenti IVA se vengono realizzate in modo comprovato cifre d’affari sul territorio svizzero e/o all’estero derivanti unicamente dal trasferimento di diritti, certificati e attestati ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA. Se esegue esclusivamente prestazioni sul territorio svizzero ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA, il prestatore di servizi estero è esentato dall’assoggettamento (art. 10 cpv. 2 lett. b n. 2 LIVA).

[Illustrazione: nell’originale]

La messa all’asta e l’assegnazione gratuita di diritti di emissione da parte dell’UFAM secondo gli articoli 19 capoverso 2 e 19a capoverso 2 della legge sul CO2 sono un’attività sovrana che quindi non soggiacciono all’imposta sull’acquisto presso il destinatario.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori informazioni sulla fatturazione del trasferimento di diritti di emissione, certificati e attestati ai sensi dell’articolo 45 capoverso 1 lettera e LIVA si rimanda alle info IVA Rendiconto e versamento dell’imposta, Aliquote saldo e Aliquote forfetarie.

[Illustrazione: nell’originale]

Per informazioni sull’esclusione dall’imposta secondo l’articolo 21 capoverso 2 numero 19 lettera e LIVA si rimanda all’info IVA concernente il settore Finanza.

[Illustrazione: nell’originale]

Per ulteriori spiegazioni sulle garanzie di origine dell’elettricità si rimanda all’info IVA concernente il settore Energia elettrica in condotte, gas fornito mediante rete di distribuzione di gas naturale e teleriscaldamento.

Modifica della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 1 cpv. 2 lett. b e art. 45 LIVA nonché art. 111a OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).