2.3.2 Fornitura di beni immobili
Info IVA 14 · Imposta sull’acquisto
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2022
AFC · Info IVA 14 · n. 2.3.2 · Italiano
Sono considerati beni immobili gli immobili, vale a dire edifici, parti di essi e fondi iscritti nel registro fondiario.
La riparazione e la lavorazione di beni immobili sono considerate forniture secondo la normativa svizzera in materia di IVA ([Illustrazione: nell’originale] per maggiori dettagli vedi l’info IVA Luogo della prestazione). Sono considerati forniture di beni immobili in particolare i lavori di scavo, sterro, costruzione in senso stretto, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, installazione o equipaggiamento, trasformazione, rinnovo, riparazione, smantellamento, demolizione, manutenzione, mantenimento (lavori di imbiancatura e pulitura) e risanamento.
All’importazione di beni, l’UDSC riscuote l’imposta sull’importazione sul valore della merce, compresi i lavori eseguiti in virtù di un contratto d’appalto. Se ad esempio un’impresa con sede all’estero non iscritta nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero importa materiale a scopo di riparazione, all’atto dell’importazione l’IVA viene riscossa anche sul valore del lavoro di riparazione (art. 54 cpv. 1 lett. b LIVA). In questo caso non è dovuta alcuna imposta sull’acquisto.
Esempio 1
Il costruttore di cucine tedesco A (non iscritto nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero) vende al ristorante contribuente B una nuova cucina in Svizzera. Se il costruttore A produce gli elementi della cucina in Germania e quindi li porta personalmente in Svizzera per installarli all’interno del ristorante B, l’importazione della cucina (compresi il trasporto fino al luogo di destinazione e i costi per la prestazione di montaggio) soggiace all’imposta sull’importazione già al confine. Non si tratta di un caso d’imposta sull’acquisto.
Se tuttavia l’impresa con sede all’estero non trasporta alcun bene oltreconfine, il valore del lavoro di riparazione eseguito sul bene immobile non è colpito dall’imposta sull’importazione. In questi casi l’imposta sull’acquisto è dovuta sull’intero valore della fornitura (beni o simili acquistati sul territorio svizzero nonché lavoro), ossia sull’importo complessivo della fattura.
L’imposta sull’acquisto non è dovuta se l’impresa estera effettua una fornitura di beni mobili sul territorio svizzero; in questo caso l’imposta è dovuta dall’impresa con sede all’estero, se quest’ultima è assoggettata all’imposta sul territorio svizzero.
Esempio 2
Il costruttore di cucine tedesco A (non iscritto nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero) esegue lavori (regolazione delle ante, lavori di adattamento ecc.) sulla cucina già installata in Svizzera senza utilizzare materiale a questo scopo. In questo caso il ristorante B è tenuto a conteggiare l’imposta sull’acquisto per i costi di questi lavori.
Esempio 3
Se il ristorante B acquista gli elementi della cucina dall’impresa C (contribuente) con sede in Svizzera (gli elementi della cucina vengono realizzati in Svizzera e quindi trasportati direttamente fino al ristorante B nonché fatturati da C a B) e il costruttore di cucine tedesco A (non iscritto nel registro dei contribuenti IVA sul territorio svizzero) assembla la cucina direttamente sul posto, il ristorante B è tenuto a conteggiare l’imposta sull’acquisto per i costi della prestazione di montaggio del costruttore di cucine A (ma non per la fornitura della cucina, che soggiace invece all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero per via della situazione contrattuale separata).