2.1 Rendiconto annuale

Info IVA 15 · Rendiconto e versamento dell'imposta (metodo di rendiconto effettivo)

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025

AFC · Info IVA 15 · n. 2.1 · Italiano

Su richiesta il contribuente può adempiere, indipendentemente dal metodo di rendiconto scelto (effettivo, delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie), il suo obbligo di rendiconto una volta all’anno.

La condizione è che il limite della cifra d’affari di 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili (IVA inclusa; art. 35 cpv 1bis lett. b LIVA) non sia superato:

Il rendiconto annuale deve essere applicato almeno per un intero periodo fiscale (art. 35a cpv. 2 LIVA).

Il passaggio al rendiconto annuale è possibile per l’inizio di un periodo fiscale (art. 35a cpv.4 LIVA).

Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo tre periodi fiscali (art. 35a cpv. 3 LIVA).

Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 e 35a LIVA nonché 76a e 76b OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).

Suddivisioni

  1. 2.1.1 Rendiconto annuale all’inizio dell’assoggettamento
  2. 2.1.2 Passaggio al rendiconto annuale
  3. 2.1.3 Determinazione o calcolo degli acconti nonché adeguamento degli acconti
  4. 2.1.4 Interesse moratorio e interesse rimuneratorio
  5. 2.1.5 Fine e revoca del rendiconto annuale