2.1 Rendiconto annuale
Info IVA 15 · Rendiconto e versamento dell'imposta (metodo di rendiconto effettivo)
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 15 · n. 2.1 · Italiano
Su richiesta il contribuente può adempiere, indipendentemente dal metodo di rendiconto scelto (effettivo, delle aliquote saldo o delle aliquote forfetarie), il suo obbligo di rendiconto una volta all’anno.
La condizione è che il limite della cifra d’affari di 5 005 000 franchi annui proveniente da prestazioni imponibili (IVA inclusa; art. 35 cpv 1bis lett. b LIVA) non sia superato:
per i nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti IVA è determinante la cifra d’affari preventivata nei primi 12 mesi (art. 76a cpv. 2 lett. a OIVA; → cifra 2.1.1).
per gli altri contribuenti ci si basa sulla cifra d’affari realizzata nel corso del periodo fiscale precedente (art. 76b cpv. 2 lett. a OIVA; → cifra 2.1.2).
Il rendiconto annuale deve essere applicato almeno per un intero periodo fiscale (art. 35a cpv. 2 LIVA).
Il passaggio al rendiconto annuale è possibile per l’inizio di un periodo fiscale (art. 35a cpv.4 LIVA).
Chi passa dal rendiconto annuale al rendiconto mensile, trimestrale o semestrale può passare nuovamente al rendiconto annuale al più presto dopo tre periodi fiscali (art. 35a cpv. 3 LIVA).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 e 35a LIVA nonché 76a e 76b OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).
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