2.1.4 Interesse moratorio e interesse rimuneratorio
Info IVA 15 · Rendiconto e versamento dell'imposta (metodo di rendiconto effettivo)
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2026
AFC · Info IVA 15 · n. 2.1.4 · Italiano
Se il contribuente versa gli acconti dopo lo scadere del termine è dovuto un interesse moratorio. Il pagamento degli acconti prima della loro scadenza non dà diritto a un interesse rimuneratorio.
L’interesse moratorio non viene fatturato per ogni acconto, ma per l’intero periodo fiscale dopo la ricezione del versamento finale (art. 87 cpv. 1bis LIVA). Per il calcolo dell’interesse moratorio sono determinanti le date di scadenza dei singoli acconti.
Se dopo la presentazione del rendiconto annuale risulta un credito a favore del contribuente, ciò non dà diritto a un interesse rimuneratorio.
Esempio di calcolo degli interessi
Tristano Allegri applica il metodo di rendiconto effettivo e l’AFC ha stabilito l’ammontare degli acconti a 10 000 franchi. Secondo il rendiconto annuale, per il periodo fiscale 2026 risulta un credito fiscale di 32 855 franchi. Entro il 28 febbraio 2027 devono quindi essere versati ancora 2855 franchi. I pagamenti sono stati effettuati come segue:
[Illustrazione: nell’originale]
Ne risulta il seguente calcolo di interessi:
1° acconto (CHF 10 000) | CHF | |
Scadenza: | 30.05. | |
Data del pagamento: | 17.07. | |
47 giorni d’interesse moratorio al 4,00 % | 52.20 | |
2° acconto (CHF 10 000) | ||
Scadenza: | 30.08. | |
Data del pagamento: | 29.09. | |
29 giorni d’interesse moratorio al 4,00 % | 32.20 | |
3° acconto (CHF 10 000) | ||
Scadenza: | 30.11. | |
Data del pagamento: | 06.01.n+1 | |
36 giorni d’interesse moratorio al 4,00 % | 40.00 | |
Rendiconto annuale (credito residuo di CHF 2855) | ||
Scadenza: | 28.02. | |
Data del pagamento: | 28.02. | |
0 giorni d’interesse moratorio al 4,00 % | 0.00 | |
Totale interessi dovuti | 124.40 |
Il conteggio degli interessi moratori viene emesso dopo la ricezione del rendiconto annuale o dopo il pagamento del credito residuo. Se l’ammontare degli interessi dovuti è inferiore a 100 franchi, non viene riscosso alcun interesse moratorio (art. 3 cpv. 1 dell’ordinanza del DFF sui tassi d’interesse).
[Illustrazione: nell’originale] | Se gli acconti fatturati e il saldo restante sono pagati entro i termini dopo la presentazione del rendiconto, ciò non comporta ulteriori conseguenze in termine d’interessi. Ciò vale anche se l’ammontare degli acconti è stato adeguato dal contribuente o se l’ammontare degli acconti risulta essere troppo basso o troppo elevato in relazione al credito fiscale totale. |
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35, 35a, 86a e 87 LIVA nonché 76d OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).