2.1.2 Passaggio al rendiconto annuale
Info IVA 15 · Rendiconto e versamento dell'imposta (metodo di rendiconto effettivo)
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 15 · n. 2.1.2 · Italiano
I contribuenti che intendono passare al rendiconto annuale devono farne richiesta all’AFC tramite l’apposito portale entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale, a partire dal quale ha luogo il passaggio (art. 76b cpv. 1 OIVA).
L’AFC autorizza l’applicazione del rendiconto annuale, se il contribuente nel periodo fiscale precedente non ha superato il limite della cifra d’affari di 5 005 000 franchi (IVA inclusa) e nei tre periodi fiscali precedenti ha presentato tutti i rendiconti entro i termini e ha versato l’integralità dei crediti fiscali entro i termini (art. 76b cpv. 2 OIVA).
Per valutare se il limite della cifra d’affari è stato superato o meno, ci si basa sul sistema di rendiconto scelto dall’impresa (secondo le controprestazioni convenute o secondo le prestazioni ricevute). Pertanto, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute, sono determinanti le controprestazioni convenute, in caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute, invece, la base di riferimento sono le controprestazioni ricevute.
Se l’assoggettamento dura da meno di tre periodi fiscali (art. 34 cpv. 1 LIVA), ciò non pregiudica il passaggio al rendiconto annuale, purché le condizioni secondo l’articolo 76b capoverso 2 lettera b OIVA siano adempiute dall’inizio dell’assoggettamento e che il limite della cifra di cui all’articolo 35 capoverso 1bis lettera b LIVA non sia stato superato durante il periodo fiscale precedente (art. 76b cpv. 2 lett. a OIVA).
Un rendiconto si considera presentato entro i termini se viene inoltrato entro 60 giorni dopo la scadenza del periodo di rendiconto o entro la proroga dei termini accordata dall’AFC. Se l’AFC accorda una proroga per la presentazione del rendiconto, anche il termine di pagamento del credito fiscale esigibile viene prorogato di conseguenza. Tuttavia, dalla fine del periodo di rendiconto, è dovuto un interesse moratorio (art. 86 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 87 cpv. 1 LIVA).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35 e 35a LIVA nonché 76b OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).