2.1.5 Fine e revoca del rendiconto annuale
Info IVA 15 · Rendiconto e versamento dell'imposta (metodo di rendiconto effettivo)
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 15 · n. 2.1.5 · Italiano
I contribuenti che non intendono più applicare il rendiconto annuale devono notificarlo all’AFC tramite l’apposito portale entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale ha luogo il passaggio (art. 76c cpv. 1 OIVA).
L’AFC revoca l’autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale all’inizio del periodo fiscale successivo, se nel corso di tre periodi fiscali precedenti è stato superato il limite della cifra d’affari di 5 005 000 franchi (IVA inclusa).
L’AFC revoca l’autorizzazione ad applicare il rendiconto annuale all’inizio del secondo periodo fiscale successivo, se:
il contribuente ha richiesto una riduzione eccessiva degli acconti (→ cifra 2.1.3);
a causa della mancata presentazione del rendiconto, l’AFC ha determinato l’ammontare d’imposta dovuto, nei limiti del suo potere d’apprezzamento (art. 86 cpv. 2 LIVA); o
l’AFC ha promosso l’esecuzione dei crediti aperti.
La richiesta di una riduzione eccessiva degli acconti si verifica quando, nel periodo fiscale in corso, il totale degli acconti in rapporto all’ammontare d’imposta indicato nel rendiconto scende al di sotto della percentuale seguente:
in caso di applicazione del metodo di rendiconto effettivo e del metodo delle aliquote forfetarie: 50 %;
in caso di rendiconto secondo il metodo delle aliquote saldo: 35 %.
Esempio
Guglielmo Prati applica il metodo di rendiconto effettivo. Nel 2025 il suo onere fiscale ammonta a 48 000 franchi, ragion per cui risultano acconti di 12 000 franchi ciascuno per l’anno successivo. A metà aprile ha problemi di liquidità e decide di adeguare l’importo dei tre acconti nel portale a 6000 franchi ciascuno. Alla fine di febbraio 2027, Guglielmo Prati presenta nei termini stabiliti il rendiconto annuale, da cui risulta un credito fiscale di 56 000 franchi per l’intero periodo fiscale.
È quindi dovuto il seguente pagamento residuo:
Importi in CHF | |
Credito fiscale risultante dal rendiconto annuale | 56 000 |
Acconti 1–3 (ciascuno di CHF 6000) | - 18 000 |
Importo dovuto entro fine febbraio 2026 | 38 000 |
Il totale degli acconti ammonta al 32,1 % del credito fiscale. Pertanto, Guglielmo Prati ha ridotto eccessivamente gli acconti. L’AFC revoca quindi l’autorizzazione di applicare il rendiconto annuale per il secondo periodo fiscale successivo (2028).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35, 35a e 86a LIVA nonché 76c OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).