2.1.1 Rendiconto annuale all’inizio dell’assoggettamento
Info IVA 15 · Rendiconto e versamento dell'imposta (metodo di rendiconto effettivo)
In vigore · Stato dal 1 gennaio 2025
AFC · Info IVA 15 · n. 2.1.1 · Italiano
I nuovi contribuenti iscritti nel registro dei contribuenti che intendono applicare il rendiconto annuale devono farne richiesta presso l’AFC tramite l’apposito portale entro 60 giorni dalla conferma di iscrizione nel registro dei contribuenti ovvero dalla comunicazione del numero IVA. Trascorso tale termine il contribuente può richiedere di applicare il rendiconto annuale al più presto dopo un periodo fiscale (art. 76a OIVA).
L’AFC autorizza l’applicazione del rendiconto annuale, se la cifra d’affari preventivata nei primi 12 mesi proveniente da prestazioni imponibili (IVA inclusa) non supera il limite di 5 005 000 franchi.
Esempio
Dal 1° febbraio 2025, Mario Rossi inizia un’attività da indipendente e a partire da tale data risulta iscritto nel registro dei contribuenti IVA. L’iscrizione è effettuata a febbraio 2025. La cifra d’affari preventivata nei primi 12 mesi ammonta a circa un milione di franchi. All’inizio dell’assoggettamento Mario Rossi non sceglie il rendiconto annuale. A luglio 2025, riconsidera la sua decisione, chiedendo di applicare il rendiconto annuale con effetto retroattivo dall’inizio dell’assoggettamento.
In questo caso, l’AFC rifiuta il passaggio retroattivo al rendiconto annuale, poiché la richiesta in tal senso è stata presentata oltre 60 giorni dopo la notifica del N.IVA (art. 76a cpv. 1 OIVA). È però possibile richiedere l’applicazione del rendiconto annuale per l’inizio del prossimo periodo fiscale al 1° gennaio 2026, al più tardi 60 giorni dopo l’inizio del periodo fiscale 2026 (art. 76b cpv. 1 OIVA).
Prima definizione della prassi in seguito alla modifica di disposizioni sull’IVA (art. 35, 35a e 86a LIVA nonché 76a e 76b OIVA), applicabile dal 01.01.2025 (riguardo all’applicabilità temporale, → info IVA Prassi dell’AFC: applicabilità temporale).