4.9.2 Altre opzioni

Info IVA 17 · Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni…

In vigore · Stato dal 1 gennaio 2019

AFC · Info IVA 17 · n. 4.9.2 · Italiano

L’imposizione volontaria delle altre prestazioni menzionate all’articolo 21 capoverso 2 LIVA (eccetto i n. 18 [prestazioni di assicurazione], 19 [operazioni nel settore del mercato monetario e dei capitali] e 23 [operazioni concernenti giochi in denaro] conformemente all’art. 22 cpv. 2 lett. a LIVA]) è possibile indipendentemente dal fatto che il destinatario sia un beneficiario istituzionale o una persona beneficiaria. Di conseguenza, l’IVA non va riscossa.

[Illustrazione: nell’originale]

Per l’opzione nel settore immobiliare vedi cifra 4.9.1.

[Illustrazione: nell’originale]

Per il modo di procedere da parte dei contribuenti vedi cifra 5.

[Illustrazione: nell’originale]

Per i moduli vedi cifra 6.

Modifica del 1° gennaio 2019 sulla base della nuova LGD (art. 21 cpv. 2 n. 23 LIVA).