Rapporto sui risultati

Consultazione 1997/4: Legge federale sui presidi terapeutici · 50 pagine

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23 Medicinali

Il fatto che si parli anche di medicinalidella medicina complementare viene accolto con

soddisfazione, anche se secondo le cerchie interessate si tiene troppo poco conto delle loro proprietä In particolare, la prova d’efficacia non puö essere apportata secondo gli stessi criteri validi per i preparati della medicina cIassica. Inoltre, i rappresentanti della medicina complementare chiedono che siano presi in considerazione non solo gli interessi dei fornitori di prestazioni e delle autoritä, ma an(-he

Ie esigenzedei pazienti,cui spetterebbeper cost dire un dirittodi codecisione.A loro avviso,

nell’ambito dei metodi terapeutici della medicina naturalista, iI nesso e la dipendenza che esistono tra presidi terapeutici e terapia richiedonoaltri criteri per 1a valutazionedi questi strumenti specifici, e limitare la scelta dei presidi terapeutici in questo campo mette in pericolo la libertä di scelta della terapia da parte dei pazienti.

La simultanea regolamentazione delle esigenze della medicina umana e di quella veterinaria viene

accolta per lo piü con soddisfazione.Tuttavia,viene criticatoil fatto che in determinatisettori non

vengono create fin d'ora a livetlodi legge disposizioni eccezionali o integrative per i medicinali per uso veterinario, e che perciö alcuni aspetti sono poco chiari. In generale, l'avamprogetto non presta //-\ abbastanza attenzione alle esigenze della medicina veterinaria

In linea di massima, la procedura d'omologazione centrale viene accolta con favore, cosl come la classificazione tra omoËogazione ordinaria, procedura semplifËcata e semplice obbligo di notifica. Nonostante questa classificazione, si deve comunque mantenere l'elevato livelloriconosciuto dalla comunitä internazionale e si deve prendere in considerazione la possibilitä di adottare le decisioni dell’autoritä europea competente in materia di medicinali. Inoltre, la differenziazione soprattutto neI campo delle specialitä dellacasa e dei presidi terapeutici della medicina complementare danno adito a critiche. Per entrambi i gruppi la regolamentazioneviene considerata troppo severa

In lineadi principio,le disposizioni relative al diritto di dispensazione vengonoaccolte con favore

dalla maggioranza degËI organismi consultati. Ma in numerose prese di posizione si chiede che Ë’autorizzazione sia connessa non solo con la persona, ma anche col luogo. In relazione alla dispensazione diretta, viene chiesta una regolamentazionepiü precisa che, a seconda deI punto di vista, va daIËacompleta liberalizzazionealla proËbizione.Favore ë stato Ëncontratoanche daFdivieto di vendere i medicinaIË per corrispondenza con la regoËamentazione eccezionale restrittiva. Si Ëamenta la mancanza di una definizioneche permetta di distinguere fra vendita per corrispondenza e invio per posta (consentito)

In numerose prese di posizione la regolamentazione concernente l’importazione, l'esportazione e iI

commercio all'estero viene considerataalquantoconfusa, contraddittoriae incompleta. In merito

all’autorizzazione per l'importazione, viene ritenuto eccessivo pretendere che i distributori importatori ottengano un’autorizzazione di fabbricazËone, mentre relativamente alt'importazione viene chiesto di operare una dËstinzionefra autorizzazionedi distribuzione e autorizzazionedi fabbricazione. Per quanto concerne l’autorizzazioneper l'esportazione, le richieste dell’industria - contraria a restrizioni unilaterali dell’esportazione - si contrappongono a quelle delle organizzazioni interessate da un punto di vista della politica di sviluppo - favorevoli a un efficace controllo delle esportazioni. DËvergenze d'opinione serie sussistono in merito alla questione a quale autoritä competa il riËascio delle autorizzazioni, Possibilmente si dovrebbe puntare a una standardizzazione a livello nazionale

24 Sangue, derivati del sangue ed espianti

Riguardoalla definizionedË sangue e derivati del sangue, viene chiesto che sia operata una distinzionefra derivatidel sangue ed espianti, o meglio fra derivatidel sangue labilie derivati del

sangue stabili. Inoltre, viene fatto notare che con la LPter vanno perdute alcune regoËamentazioni contenute nel Decreto federale deI 22 marzo 1996 concernente il controllo del sangue, dei suoi

derivati e degli espianti. Alcuniorganismiconsultatichiedonoche i derivatidel sangue labilisiano