Rapporto sui risultati

Consultazione 1997/4: Legge federale sui presidi terapeutici · 50 pagine

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modificheredazionali(SAMW, VMA, SVKH). Ë controversa invece la garanziadel corretto impiego:

prevalentemente le associazioni dei farmacisti (SAV, AGAV, AKB, AVKZ, AVSO, BLAV) e alcuni Cantoni (BS, FR), come pure CVP, GB e SDV la approvano, mentre l’industria chimica soprattutto (ËNTPH SGCI, VIPS), nonchë asmed, SVPK e SVOT disapprovano questa finalitä reputandola un aspetto della politica sanitaria. SKL vorrebbe che neIl'articoloconcernente lo scopo venisse regolamentato anche lo smaitimento dei rifiuti e propone una modifica in tal senso. Altrettanto controversa ë la questione se nella Legge sui presidi terapeutici si debba tenere conto o meno anche di obiettivi sociopolitici. La

rinunciaa farlo ö stata accolta con favore soprattuttodaI commercio e dall'industria(SHIV, SGCI,

VIPS), dai Cantoni UR e NW, come pure da FDP, mentre ë stata disapprovata daI1e associazioni dei

farmacistËe da VSKT. Secondo questi ultimi, ad esempio, prezzi fissi o margini di prezzo fissi

potrebbero essere utilia una corretta distribuzione dei presidi terapeutici fra la popolazione, come pure a un'adeguata tuteËasanitaria, GL, ZG e GB ritengono che sia importante fare della protezione contro l'inganno un ulteriore obiettivo da includere nell'articolo concernente lo scopo

Articolo 2 Campo d’applicazione

In numerose prese di posizione viene espresso iI parere che Ënquesto articolo debbano figurare anche altri campi d’applicazione importanti quali: l’omologazËone, la produzione e iI commercio dei principi r\ attËvi,i presidi terapeutici alternativi, nonchë l’applicazione e la pubbFicitä.

Capoverso 1

AR e NVS desiderano una concretizzazione, affËnchë il campo d’applicazione si rËferisca solo all’impiegoprofessionale e non all’importazione e all’esportazione per scopi personali. GE e APC sono deI parere che nella presente versione il termine “attiene " si riferisca sia all'esperto che al paziente e che quindi occorra una precisazione in merito.

Capoverso 2 lettera b

ASSGP, FFG, ËPK,SVKH, VGS, VSRD e WELED sono per I'abolizionedi questa disposizËone,in quanto parlare di metodi terapeutici in una Legge sui presËdi terapeuticË avente per scopo la regolamentazione della fabbricazione, della distribuzione e della dispensazione di presËdi terapeutici non ha senso e rappresenta un'ingerenza nella libertä d'esercizio della professione di medici e terapeuti. Inoltre, secondo FR, NE, GE e APC, ë necessario precisare iI significato deI termine metodi terapeutici

Capoverso 4

GST ë del parere che per quanto concerne l'uso veterinario debba essere possibile prevedere eccezioni alla Legge sui presidi terapeutici o disposizioni speciali, non solo - come previsto - per i dispositivi medici, ma anche per i medicinali. SBV afferma che i coadiuvanti agricoli non sono da considerarsi medicinali,

Articolo 3 Rapporti con altri testi normativi

AR e NE chiedono la cancellazione di questa disposizione perchë ta ritengono superflua, o meglio perchë la procedura ë giä stata regolata nell’articolo 8 della Legge sulla procedura amministrativa. Per contro, FR e MGB accolgono con soddisfazione questa novitä. Per evitare ritardi, VMA sostiene che la disposizione deve essere emanata entro un termine fissato mediante ordinanza.

Articolo 4 Definizioni

Gran parte di coloro che hanno preso posizione in merito a questo articoloritiene che le definizioni proposte sËanopoco chiare e propone di includere nell’elenco ulteriori definizioni,ad esempio: sangue e derivati del sangue (stabili e labili), espianti, test di sperimentazione cIËnica e non, medicina complementare, metodi terapeutici, principi attivi, medicinali pronti per l'uso e medicinali non pronti per l'uso, prodotti semifiniti, presidi terapeutici confezionati, prodotti per la satute, preparazioni, prescrizione, ricetta galenica e specialitä della casa, commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio e vendita per corrispondenza, importazione ed esportazione, fornitore e distributore, dichiarazione, pubblicitädestinata al pubblico e pubblicitä professionale, fabbricante. operatori sanitari e utilizzatorl, uso veterinario, nonchë mangime e concentrati medici contenenti medicinaliper uso veterinario.

D’altro canto, viene affermatoche le definizionia livellodi legge rendonopiü difficiËeapportare