Rapporto sui risultati
Consultazione 1997/4: Legge federale sui presidi terapeutici · 50 pagine
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distinti dai medicinali, altri vogliono che siano posti nella sfera di competenze deIË'lstËtuto.Per quanto concerne le trasfusioni, la loro sicurezza deve essere garantitadalla creazione di una sieroteca per 1e donazioni di sangue e da un registro nazionale di tutti coloro che sono stati esclusi dalle donazioni di sangue
In generale,la creazionedi una regolamentazioneper gli espianti viene accoltacon favore e in
particolare viene apprezzato il principio di gratuitä. Tuttavia, le cerchie della protezione animale dubitano che gli eterotrapianti e l’allevamento di animali a tal scopo siano compatibili con la “dignitä della creatura" e con la legge sulla protezione degli animali. Soprattutto, perö, occorre stringere i tempi con la legge sugli espianti
Tutti gli organismi consultati interessati dalle regolamentazioni dei dispositivi medici sono d'accordo
suI fatto che questi ultimisiano disciplinatiin un unico decreto assieme ai medicinali.Molti altri, invece, non si trovanod'accordo con la stesura di disposizionicomuni. Inoltre.l’industriachiede la
totale armonizzazione con Ie normative CE. Alcuni organismi consultati deplorano di non poter fissare requisiti tecnici all’attenzione dei responsabili dell’applicazione, dei fabbricanti, dei responsabili della
messa in commercioe dei responsabilidella manutenzionedi dispositivimedici. Allo stesso modo. non esistono informazionisugii obblighidegli operatori in materia di acquisto, esercizio e
manutenzione. In piü, i responsabili dell’applicazioneo gli operatori dovrebbero essere tenuti a0
dimostrare Ia lorDosservanza delle prescrizionidi manutenzione.
25 lstituto svizzero per i presidi terapeutici
La creazionedi un lstituto svizzero per i presidi terapeutici quale istitutoindipendentedi diritto
pubblico e la sua gestione secondo principi di economia aziendale vengono accolte con soddisfazione dalla maggioranza, che in ciö intravede una regolamentazione federale unitaria. Riguardo aËl’accordodi prestazione e al mandato di prestazione, vengono espressi pareri differenti e inoFtreviene criticata la distinzione fra questi due concetti, 1pareri degli organismi consultati divergono molto fra di loro anche a proposito del numero dei membri, della posizione, dei compiti e della composizione del Consiglio d'lstituto. La maggior parte degli organismi consultati auspica la possibilitä di instaurare anche rapporti di servizio di diritto privato, mentre altri chËedono esclusivamente assunzioni di diritto privato.
La maggior parte degii organismi consultativorrebbe che la Confederazioneapportasse l'intero
capitale di dotazione. Essi criticano il fatto che në la legge në il rapporto espIËcativocontengono indicazioni concrete relative, tra l'altro, all'ammontare del capitale di dotazione. Per quanto concerne il
finanziamento di compiti pubblici, tutta una serie di organismi consultati chiede la compartecipazione0
della Confederazione.
Prevale il parere che gti emolumenti debbano essere fissati in base alle dimensioni e al fatturato delle imprese, mentre quelli per le attivitä di controllo sono consentiti solo in caso di contestazioni. In linea
di massima, iI principio della copertura dei costi viene accoltocon favore, sebbene neI contempo
sta espresso iI timore che se iI finanziamento provenisse esclusivamente dall'industrËa, l'indipendenza
dell’lstitutopotrebbe 'venir meno. Pertanto. andrebbe esaminata l'eventualitädi una
compartecipazione dell'amministrazione pubblica.
26 Ripartizione dei compiti esecutivi fra Confederazione e Cantoni
La maggior parte dei Cantoni, come pure aËtripartecipanti alla consuËtazione, crËticanoil fatto che la
ripartizione delle competenze fra Confederazionee Cantoni non sia stata regolamentatain modo
chiaro. Mentre alcuni propongono una regolamentazione analoga a quella prevista daI1aLegge sulle derrate alimentari, altri vorrebbero attenersi alla sperimentata ripartizione dei compiti. L'industria