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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
2. è dato un altro caso di bisogno di capitale proprio previsto dallo statuto.
2Le disposizioni statutarie sull’obbligo2 La dichiarazione di fallimento rende esigibili d’effettuare versamenti suppletivi sono valide i versamenti suppletivi.
soltanto se limitano l’ammontare complessivo
di questi ad una somma determinata o
proporzionata al capitale sociale.
3I versamenti suppletivi sono ordinati con3 Lo statuto può prevedere versamenti una deliberazione sociale, che ne determina suppletivi soltanto sino a un importo l’importo; qualora non sia altrimenti disposto, determinato, proporzionale alla quota sociale. essi devono essere eseguiti dai soci in Tale importo non può essere superiore al proporzione delle loro quote sociali. doppio del valore nominale della quota
sociale.
4All’adempimento dell’obbligo d’effettuare4 Ciascun socio risponde soltanto dei versamenti suppletivi s’applicano le norme versamenti suppletivi inerenti alla sua quota. riguardanti la mora nei versamenti sulle quote
sociali e la realizzazione di queste; ma i
predecessori del socio escluso non rispondono
dei versamenti suppletivi.
5I versamenti suppletivi sono reclamati dai gerenti.
6La riduzione o la soppressione dell’obbligo di effettuare versamenti suppletivi è ammissibile soltanto se il capitale sociale e le riserve legali sono interamente coperti. Sono fatte salve le norme sulla riduzione di capitale.
2. Durata Art. 803a
1L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi permane, dopo l’uscita di un socio, se la società cade in fallimento entro due anni dall’iscrizione dell’uscita nel registro di commercio.
2L’obbligo di effettuare versamenti suppletivi sussiste nella misura in cui avrebbe potuto essere fatto valere al momento dell’uscita, dedotto quanto versato dal successore.
3. Rimborso Art. 803b
I versamenti suppletivi effettuati possono essere rimborsati, in tutto o in parte, al più presto il terzo esercizio successivo al versamento, qualora l’importo sia coperto da capitale proprio liberamente disponibile e la copertura sia confermata dall’ufficio di revisione.