Progetto

Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 17Fedlex · Progetto

DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

3. Responsabilità per la perdita Art. 801 Art. 801 abrogato

1Qualora dalla realizzazione della quota del

socio escluso risulti una perdita, ne

rispondono verso la società, sussidiariamente

per il socio escluso, tutti i predecessori di

questo che furono iscritti nel libro delle quote

durante i cinque anni anteriori alla sua

iscrizione, purché non abbiano cessato

d'essere soci più di dieci anni prima

dell'esclusione.

2Questa responsabilità nasce secondo l'ordine

delle iscrizioni, con regresso verso i

predecessori. Il pagamento può essere chiesto

al predecessore, se il suo successore non ha

pagato entro il termine di un mese dalla

diffida.

C. Responsabilità dei soci C. Responsabilità dei soci Art. 802 Art. 802

1I soci sono solidalmente responsabili, come i Soltanto il patrimonio sociale risponde delle soci in nome collettivo, di tutte le obbligazioni della società.

obbligazioni della società, ma solo fino

all'ammontare del capitale sociale iscritto.

2Essi sono esonerati da tale responsabilità

nella misura in cui detto capitale sociale fu

versato. L'esonero non si verifica, se il

capitale sociale fu diminuito per effetto di

restituzione o d'un indebito prelevamento sia

d'utili sia d'interessi, eccettoché d'interessi per

il periodo d'avviamento.

3I soci hanno tra loro un diritto di regresso in

proporzione dell'ammontare delle loro quote.

4Qualora la società sia sciolta, i liquidatori o

l'amministrazione del fallimento devono

determinare le somme, di cui i singoli soci

sono responsabili, ed esigerne il versamento.

D. Versamenti suppletivi D. Versamenti suppletivi e prestazioni accessorie

I. Versamenti suppletivi

1. Principio Art. 803 Art. 803

1Lo statuto può obbligare i soci a versamenti1 Lo statuto può imporre ai soci versamenti suppletivi eccedenti le quote sociali. Questi suppletivi eccedenti i conferimenti. Tali versamenti suppletivi non possono servire che versamenti possono essere reclamati soltanto a colmare perdite accertate dal bilancio e non se:

soggiacciono alle norme sul capitale sociale. 1. la somma del capitale sociale e delle

riserve legali non è più coperta (perdita del capitale) o