Progetto
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 20Fedlex · Progetto
DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
II. Bilancio e fondi di riserva II. Rendiconto e riserve Art. 805 Art. 805
Le disposizioni sul bilancio e sui fondi di Le disposizioni del diritto della società riserva della società anonima si applicano anonima sul rendiconto (relazione sulla anche alla società a garanzia limitata. gestione), compresa la pubblicazione del
conto annuale e del conto di gruppo, e sulle riserve sono applicabili per analogia.
III. Restituzione di utili III. Restituzione di utili Art. 806 Art. 806
1I soci od i gerenti, che hanno indebitamente Le disposizioni del diritto della società riscosso utili, sono tenuti a restituirli. anonima sulla restituzione di prestazioni sono
2Se il socio o il gerente era in buona fede, applicabili per analogia.
l'obbligo di restituire esiste solo nella misura
necessaria per soddisfare i creditori della
società.
3L'azione di restituzione si prescrive in
cinque anni o, se la riscossione è stata fatta in
buona fede, in due anni dal ricevimento del
pagamento.
F. Acquisto di quote proprie. F. Acquisto di quote proprie Pegno sulle stesse Art. 807 Art. 807
1Fintanto che le quote sociali non siano state1 La società può acquistare quote sociali interamente versate, la società non può né proprie solo se possiede capitale proprio acquistarle né riceverle in pegno, a meno che liberamente disponibile equivalente ciò avvenga in soddisfacimento di propri all’ammontare dei mezzi necessari per crediti che non risultano dalla partecipazione l’acquisto, e se il valore nominale al capitale sociale stesso. complessivo di tali quote non eccede il 10 per
cento del capitale sociale.
2La società può acquistare proprie quote2 Se sono acquistate quote sociali nell’ambito interamente versate, ma solo con patrimonio di una restrizione della trasferibilità, di un eccedente il capitale sociale. recesso autorizzato dallo statuto o dal
tribunale oppure nell’ambito di un’esclusione, il limite massimo è del 20 per cento. Nella misura in cui eccedono il 10 per cento del capitale sociale, le quote proprie devono, nel termine di due anni, essere alienate o annullate mediante una riduzione del capitale.
3La società è tenuta a costituire per le quote proprie una riserva a sé stante il cui ammontare corrisponde al loro valore d’acquisto.
4Il diritto di voto delle quote proprie e i diritti ad esso inerenti sono sospesi.
5Se una società ha una partecipazione maggioritaria in proprie filiali, le stesse limitazioni e conseguenze previste per il caso