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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

d’acquisto delle quote proprie valgono per l’acquisto delle sue quote da parte di tali filiali.

G. Obbligo di fedeltà e divieto di concorrenza Art. 807a

1Ciascun socio deve astenersi dal nuocere agli interessi della società.

2In particolare, nessun socio può, senza il consenso scritto di tutti gli altri soci, concludere per proprio conto affari che possano pregiudicare lo scopo sociale. Lo statuto può prevedere che tale consenso sia rilasciato dall’assemblea dei soci.

3Nel ramo di commercio della società, un socio gerente non può, senza il consenso dell’assemblea dei soci, fare operazioni per conto proprio o per conto di un terzo, né prender parte ad un’altra impresa come socio illimitatamente responsabile, come accomandante o come socio di una società a garanzia limitata titolare di una quota superiore al 10 per cento. Lo statuto può estendere tale divieto ad altri o a tutti i soci, può inasprirlo, mitigarlo oppure dichiarare necessario il consenso di tutti gli altri soci.

H. Diritto di ottenere ragguagli e di consultare documenti Art. 807b

1Ciascun socio può chiedere ai gerenti ragguagli sugli affari della società e, qualora renda verosimile un interesse legittimo, la produzione di libri e documenti.

2Il socio è tenuto a salvaguardare il segreto d’affari. Se vi è il rischio che il socio utilizzi le informazioni ottenute per scopi estranei alla società e a danno della stessa, i gerenti possono rifiutare informazioni e consultazione nella misura necessaria; su domanda del socio, l’assemblea dei soci decide in merito.

3Se l’assemblea dei soci rifiuta la consultazione in modo ingiustificato, essa può essere ordinata, su istanza del socio, dal tribunale del luogo in cui la società ha la propria sede.