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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

I. Prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio Art. 807c

1Ai prestiti sostitutivi di capitale proprio, concessi alla società da soci o da persone a loro vicine, è assegnato grado posteriore agli altri crediti, compresi quelli oggetto di una dichiarazione o di una convenzione di retrocessione di grado.

2Un prestito è ritenuto sostituire capitale proprio:

1. se è concesso in un momento in cui il capitale sociale e le riserve legali non sono più coperte dagli attivi (bilancio deficitario); o

2. se è concesso da soci o persone a loro vicine in un momento in cui, in ragione della situazione finanziaria, sarebbe stato opportuno l’apporto di capitale proprio.

3Il destinatario è tenuto a restituire gli importi rimborsati, nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, su prestiti sostitutivi di capitale proprio.

Capo terzo: Organizzazione Capo terzo: Organizzazione della società della società

A. Assemblea dei soci A. Assemblea dei soci

I. Deliberazioni sociali I. Attribuzioni Art. 808 Art. 808

1L'organo supremo della società è l'assemblea1 All’assemblea dei soci spettano le dei soci. attribuzioni inalienabili seguenti:

1. la modificazione dello statuto;

2. la nomina e la revoca dei gerenti, conformemente allo statuto;

3. la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo;

4. l’approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;

5. l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo;

6. l’indennizzo e il discarico ai gerenti;

7. l’approvazione della cessione di quote sociali;

8. la domanda giudiziaria di esclusione di un socio;