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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
I. Prestiti di soci sostitutivi di capitale proprio Art. 807c
1Ai prestiti sostitutivi di capitale proprio, concessi alla società da soci o da persone a loro vicine, è assegnato grado posteriore agli altri crediti, compresi quelli oggetto di una dichiarazione o di una convenzione di retrocessione di grado.
2Un prestito è ritenuto sostituire capitale proprio:
1. se è concesso in un momento in cui il capitale sociale e le riserve legali non sono più coperte dagli attivi (bilancio deficitario); o
2. se è concesso da soci o persone a loro vicine in un momento in cui, in ragione della situazione finanziaria, sarebbe stato opportuno l’apporto di capitale proprio.
3Il destinatario è tenuto a restituire gli importi rimborsati, nell’anno precedente la dichiarazione di fallimento, su prestiti sostitutivi di capitale proprio.
Capo terzo: Organizzazione Capo terzo: Organizzazione della società della società
A. Assemblea dei soci A. Assemblea dei soci
I. Deliberazioni sociali I. Attribuzioni Art. 808 Art. 808
1L'organo supremo della società è l'assemblea1 All’assemblea dei soci spettano le dei soci. attribuzioni inalienabili seguenti:
1. la modificazione dello statuto;
2. la nomina e la revoca dei gerenti, conformemente allo statuto;
3. la nomina e la revoca dei membri dell’ufficio di revisione e del revisore del conto di gruppo;
4. l’approvazione del rapporto annuale e del conto di gruppo;
5. l’approvazione del conto annuale, come pure la deliberazione sull’impiego dell’utile risultante dal bilancio, in modo particolare la determinazione del dividendo;
6. l’indennizzo e il discarico ai gerenti;
7. l’approvazione della cessione di quote sociali;
8. la domanda giudiziaria di esclusione di un socio;