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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

2. Deliberazioni importanti Art. 810c

1Una deliberazione dell’assemblea dei soci approvata da almeno due terzi dei voti rappresentati e dalla maggioranza assoluta del capitale sociale avente diritto di voto è necessaria per:

1. la modificazione dello scopo sociale;

2. l’introduzione di quote sociali con diritto

di voto privilegiato;

3. la limitazione, l’esclusione o

l’agevolazione del trasferimento di quote sociali;

4. l’aumento del capitale;

5. la limitazione o la soppressione del diritto

d’opzione;

6. il trasferimento della sede della società;

7. l’introduzione, a favore di soci determinati

o determinabili, di diritti di veto contro decisioni dell’assemblea dei soci;

8. lo scioglimento della società con o senza

liquidazione;

9. l’esclusione di un socio per motivi previsti

dallo statuto, come pure la domanda giudiziaria di esclusione di un socio per gravi motivi;

10. il consenso ad affari o partecipazioni di un

socio concorrenti o altrimenti pregiudizievoli allo scopo sociale.

2Per approvare la cessione di quote sociali a un socio o a terzi, sono necessari almeno due terzi dei voti, rappresentanti la maggioranza assoluta del capitale sociale. Lo statuto può prevedere maggioranze più elevate, ma la cessione è comunque approvata se tre quarti dei soci, aventi diritto di voto e rappresentanti nel contempo almeno tre quarti del capitale sociale, approvano il trasferimento.

3Le disposizioni statutarie che prevedono, per talune deliberazioni, una maggioranza superiore a quella prescritta dalla legge possono essere adottate soltanto alla maggioranza prevista.

V. Diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea dei soci Art. 810d

Il diritto di contestare le deliberazioni dell’assemblea dei soci è retto dalle disposizioni del diritto della società anonima.