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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO
tempo sospendere un direttore, un procuratore o un mandatario commerciale. Se l’interessato era stato nominato dall’assemblea dei soci, essa va immediatamente convocata.
VIII. Responsabilità per il fatto degli organi Art. 816a
La società risponde del danno che una persona, a cui è affidata la sua gestione o rappresentanza, ha cagionato con atti illeciti commessi nell’esercizio d’incombenze sociali.
VII. Avviso obbligatorio in caso C. Perdita del capitale e di perdita del capitale sociale e insolvenza di insolvenza I. Avvisi obbligatori Art. 817 Art. 817
1Se la metà del capitale sociale non è più In caso di perdita del capitale e di insolvenza, coperta o la società è insolvente, si applicano sono applicabili per analogia le disposizioni per analogia le norme riguardanti la società del diritto della società anonima. Sono fatte anonima. salve le disposizioni sull’obbligo di effettuare
versamenti suppletivi.
2Allorché i soci sono tenuti ad eseguire
versamenti suppletivi, il giudice, in caso
d'insolvenza della società, deve essere
informato solo se i soci non sopperiscono
entro tre mesi alla perdita accertata nel
bilancio.
II. Dichiarazione o differimento del fallimento Art. 817a
1Qualora la società avvisi il tribunale della propria insolvenza, esso ne dichiara il fallimento. Ad istanza dei gerenti o di un creditore, esso può differirlo, quando il risanamento appaia probabile; in tal caso prende le misure appropriate per la conservazione del patrimonio sociale.
2Il tribunale può designare un commissario, e privare i gerenti del loro potere di disposizione o subordinare le loro decisioni all’approvazione del commissario. Il tribunale delimita in modo dettagliato le attribuzioni del commissario.
3Il differimento del fallimento è pubblicato solo se la tutela dei terzi lo esige.