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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine
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A. Norma generale Art. 1
1Ove le seguenti disposizioni non prevedano altrimenti, il titolo finale del Codice civile è applicabile anche alla presente legge.
2Con l’entrata in vigore della nuova legge, le disposizioni della stessa si applicano alle società a garanzia limitata esistenti.
B. Adeguamento al nuovo diritto
1. Termine Art. 2
1Le società a garanzia limitata che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma non sono conformi alle nuove disposizioni legali, debbono adeguare alle stesse, entro due anni, il loro statuto e i loro regolamenti.
2Tali prescrizioni restano in vigore sino al momento del loro adeguamento, ma al massimo due anni.
3Le società anonime e le società cooperative che, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nel registro di commercio ma la cui ditta non è conforme alle nuove disposizioni legali, debbono adeguarla alle stesse entro due anni. Trascorso tale termine, l’ufficiale del registro di commercio completa d’ufficio la ditta.
2. Capitale sociale e conferimenti Art. 3
1Le società che, il 1° gennaio 2000, sono iscritte nel registro di commercio, non sono tenute ad aumentare il loro capitale sociale qualora sia inferiore a 40'000 franchi.
2Il capitale sociale previsto dagli statuti che, all’entrata in vigore della legge, non è stato interamente liberato, dev’esserlo in ogni caso. I gerenti provvedono all’applicazione di tale norma entro due anni.
3Trascorso il termine transitorio, i soci rispondono personalmente, proporzionalmente alle loro quote, del capitale sociale inferiore al minimo legale e non interamente liberato.
3. Buoni di partecipazione Art. 4
1Se, all’entrata in vigore della presente legge, una società a garanzia limitata ha emesso titoli che hanno un valore nominale, non accordano diritto di voto e sono iscritti tra i passivi del bilancio (buoni di partecipazione), essa deve eliminarli entro due anni mediante riduzione del capitale. I titolari dei buoni di partecipazione hanno diritto a quote sociali dotate degli stessi diritti patrimoniali o a un indennizzo al valore reale.
2Le decisioni necessarie a tal fine sono valide se prese alla maggioranza di tutti i voti, indipendentemente da disposizioni legali o statutarie contrarie.
3Ai titoli non previsti dal capoverso 1 si applicano le norme sui buoni di godimento, anche se sono designati quali buoni di partecipazione. Entro due anni, essi vanno designati quali buoni di godimento e non possono avere valore nominale; lo statuto va modificato di conseguenza.
4. Obbligo di effettuare versamenti suppletivi Art. 5
1Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, lo statuto indica l’ammontare dei versamenti suppletivi inerente al valore nominale delle quote sociali e limita i versamenti supplementari al doppio del valore nominale.