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Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 45 pagine

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DIRITTO IN VIGORE AVAMPROGETTO

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3. Società anonime e società 3. Società anonime e società cooperative cooperative Art. 950 Art. 950

1Le società anonime e le società cooperative1 (...)

possono scegliere liberamente la loro ditta,

purché siano osservate le norme generali sulla

formazione delle ditte.

2Con questa stessa riserva, la loro ditta può2 In tutti i casi alla ditta va aggiunta anche la contenere anche i nomi di persone, purché sia designazione della forma giuridica. Per le aggiunta la qualifica di società anonima o di società anonime può essere utilizzata società cooperativa. La qualifica non dovrà un’abbreviazione, la quale non può tuttavia essere abbreviata, qualora preceda i nomi precedere i nomi delle persone.

delle persone.

4. Diritto esclusivo d’usare della ditta 4. Diritto esclusivo d’usare della ditta iscritta iscritta Art. 951 Art. 951

1Le disposizioni sul diritto esclusivo di1 Le disposizioni sul diritto esclusivo di valersi della ditta individuale iscritta valgono valersi della ditta individuale iscritta valgono anche per quella della società in nome anche per quella della società in nome collettivo, della società in accomandita e della collettivo, della società in accomandita e della società in accomandita per azioni, come pure società in accomandita per azioni.

per quella della società a garanzia limitata,

qualora la stessa contenga nomi di persone.

2Le ditte delle società anonime e delle società2 Le ditte delle società anonime, delle società cooperative, come pure quelle delle società a a garanzia limitata e delle società cooperative garanzia limitata che non contengono nomi di devono distinguersi chiaramente da ogni ditta persone devono distinguersi chiaramente da già iscritta nella Svizzera.

ogni ditta già iscritta nella Svizzera.