Rapporto sui risultati
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 12 pagine
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Numerosi partecipanti mettono in dubbio l’aumento del montante minimo del capitale sociale a CHF 40’000.- (v. sotto cifra 1.3.2.). Connesso a questo aumento, l'obbligo di liberazione totale del capitale sociale è stato pure oggetto di più critiche (v. sotto cifra 1.3.2.). Numerosi partecipanti propongono tuttavia delle soluzioni intermediarie (v. sotto cifra 1.3.2.). Il mantenimento dell'atto pubblico per il trasferimento delle quote sociali genera pure alcune critiche (v. sotto cifra 1.3.3.).
La necessità di prendere in considerazione gli interessi delle PMI risulta dalle prese di posizione relative alle differenti proposte dell'avamprogetto.
L'armonizzazione del diritto della società a garanzia limitata con la regolamentazione europea ha generalmente ricevuto un'eco positiva dai partecipanti che si sono espressi al riguardo (JU; SH; UR; ZH; KonfSteuer; UniVD; SWISCO; VSA).
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Il grado di dettaglio e la densità normativa della nuova regolamentazione hanno generato alcune critiche. Nella misura in cui la società a garanzia limitata è la forma giuridica che scelgono le PMI, è necessario che il diritto a loro applicabile rimanga semplice nella sua struttura e formulazione (BS; GR; FDP; SBankV; SWISCO; VISCOM). Conviene quindi regolare nella legge unicamente gli elementi essenziali e lasciare ai soci una grande libertà per le questioni di dettaglio.
Il ravvicinamento del diritto della società a garanzia limitata al diritto della società anonima viene criticato sotto diversi aspetti (BE; GR; TI; HRA-BE; FDP; DemoJurist; STV; VEB; VEBIT; SWISCO; SVFB; VISCOM; pro: AG; SH; HRA-AG; ZH [parzialmente]). Il timore di vedere la società a garanzia limitata trasformarsi in una "piccola società anonima" è grande (BS; CentrePatr; SVP). Sono essenzialmente le esigenze supplementari imposte dal diritto revisionato della società anonima ed i costi che esse comportano che sono oggetto di alcune vive critiche. Alcuni temono di vedere sparire un buon numero di società a garanzia limitata che non avrebbero i mezzi di adattarsi al nuovo diritto e che hanno precisamente optato per questa forma di società onde evitare il sovraccarico amministrativo e finanziario legato alla costituzione ed alla gestione d'una società anonima (KMU). Numerose prese di posizione sottolineano che la società a garanzia limitata deve restare una persona morale, a disposizione delle PMI, tra la società anonima - le cui strutture ed il funzionamento sono complessi - e la ditta individuale, in seno alla quale la responsabilità non può essere limitata (BE; BL; TI; HRA-BE; KMU; SVP; CentrePatr; Clima; SAV; SBankV; SBauernV; SGV; SHIV; SNV; STV; SVFB; VISCOM; VPA; contra: SGB). Onde alleggerire le PMI da numerosi oneri amministrativi, conviene trovare delle soluzioni differenziate per le grandi società a garanzia limitata e le piccole entità.
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La soppressione del limite superiore attualmente fissato a due milioni di franchi (art. 773 CO) viene - a parte due eccezione - condivisa da tutti i partecipanti che si sono espressi al riguardo (AG; BS; JU; SZ; CVP; LPS; CentrePatr; SGV; SHIV; SNV; VSA; HRA-AG; KMU; UniVD; VISCOM).