Rapporto sui risultati
Consultazione 1999/10: Diritto della società a garanzia limitata (Sagl). · 12 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 3Fedlex · Rapporto sui risultati
Solamente BL e il SGB fanno valere che la società a garanzia limitata deve restare una piccola società e che il montante del suo capitale sociale non deve quindi superare i due milioni di franchi.
La proposta di aumento a CHF 40'000.- del montante minimale del capitale sociale (art. 773 AP) suscita al contrario delle reazioni più contrastate. Una parte delle prese di posizione salutano quest'aumento sottolineando effettivamente che una migliore capitalizzazione rinforza le garanzie dei creditori ed aumenta la credibilità e la reputazione della società a garanzia limitata (AR; BS; LU; SH; SO; SZ; TG; UR; ZG; HRA-AG; HRA-BE; CVP; LPS; CentrePatr; KonfSteuer; VSA). Una presa di posizione auspica persino che la soglia venga fissata ancora più in alto per la società anonima (TI). Un'altra parte dei partecipanti temono al contrario che un aumento del montante nominale minimale del capitale sociale a CHF 40'000.-, gravato dall'obbligo di liberare interamente quest'ultimo, impedisce a dei nuovi imprenditori d'adottare la struttura giuridica d'una società di capitali, che consenta loro di limitare la propria responsabilità (AG; JU; KMU; DemoJurist; SAV; SGV; STV; VEB; VEBIT; Clima). Essi sottolineano che in realtà, la regolamentazione proposta moltiplica per quattro il montante che i soci devono mettere a disposizione per costituire una società a garanzia limitata e che la differenza con la società anonima si riduce, finanziariamente parlando, a soli CHF 10'000.-. L'attrazione della società a garanzia limitata in rapporto alla società anonima ne sarebbe fortemente ridotta (BE; BL; GE; SBankV; SHIV; UniVD; VISCOM).
In sé, l'esigenza di liberazione totale del capitale sociale non è contestata (art. 774, cpv. 4 AP). Nella misura in cui si tratti del corollario della soppressione della responsabilità solidale e sussidiaria dei soci per la liberazione del capitale sociale, essa è addirittura auspicata (AG; TG; ZG; HRA-AG; UniVD; FRSP; KonfSteuer; SGV; SHIV; VSA). Messa in relazione con l'aumento del montante minimale del capitale sociale, l'esigenza di liberazione totale suscita al contrario delle critiche, per dei motivi simili a quelli che prevalgono circa l'aumento del capitale sociale minimale. Ciononostante delle alternative sono intraviste (BE; BL; FR; UR; VD; SAV; SBanKV; HRA-BE; VISCOM). Alcune prese di posizione propongono di mantenere il capitale minimale a CHF 20'000.- e d'introdurre la liberazione totale (DemoJurist; SGV; SHIV; STV; VEB; VEBIT; FRSP; KMU; UniVD; Clima). Altre prese di posizione intravedono al contrario un aumento del capitale sociale minimale a CHF 40'000.- ma il mantenimento della sua liberazione parziale al 50% almeno sul modello della società anonima (BS; GE; TI; CentrePatr; SNV; CVP; LPS; SWISCO).
La riduzione del valore nominale minimale delle quote sociali da CHF 1000.- a CHF 100.- è benvenuta (art. 774, cpv. 1 AP; AG; BL; BS; JU; CentrePatr; CVP; LPS; HRA-AG; KMU; Clima; contra: BE). Certe prese di posizione propongono addirittura di abbasssare questo valore a CHF 10.-, persino a CHF 1.- (SHIV, STV, VEB, VEBIT, VPA segnatamente). La detenzione possibile di più quote sociali (art. 774, cpv. 2 AP; AG; BL; BS; CentrePatr; VSA; LPS; Clima; HRA-AG; KMU; UniVD; contra: BE) viene ugualmente considerata come un progresso permettente d'assicurare un certa flessibilità in occasione di cambiamenti in seno ai soci della società a garanzia.