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Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 5 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storichedella Svizzera OPVS 451.13
Art. 10 Pubblicazione allargata informale
1 L’ASTRA può pubblicare in un documento il contenuto dell’allegato 2 insieme a informazioni sulle vie di comunicazione storiche designate dai Cantoni come d’importanza regionale o locale o considerate tali in base alle conoscenze e ai documenti esistenti.
2 I Cantoni che intendono pubblicare in tale documento informazioni sulle vie di comunicazione storiche devono osservare i requisiti posti dall’USTRA.
3 L’USTRA emana direttive pertinenti. Vi stabilisce segnatamente le modalità della descrizione dei dati, il modello di dati da utilizzare, il catalogo dei dati, le caratteristiche del rilevamento nonché la preparazione, la notificazione e l’aggiornamento delle informazioni.
Art. 11 Aiuti finanziari
1 Gli aiuti finanziari della Confederazione per misure volte a conservare le vie di comunicazione storiche sono disciplinati negli articoli 4 segg. dell’ordinanza del 16 gennaio 19912 sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).
2 L’USTRA può in particolare vincolare l’assegnazione di un aiuto finanziario per una via di comunicazione storica anche all’onere o alla condizione che essa venga adibita o conservata e protetta in modo vincolante in qualità di strada pedonale, sentiero o ciclopista.
3 L’USTRA non assegna aiuti finanziari per la conservazione di edifici.
Sezione 4: Considerazione nella pianificazione del territorio cantonale
Art. 12
1 I Cantoni tengono conto dell’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale nell’elaborazione del piano direttore ai sensi della legge federale del 22 giugno 19793 sulla pianificazione del territorio.
2 I Cantoni provvedono a che i piani e le prescrizioni che disciplinano l’uso ammissibile del suolo ai sensi della legislazione in materia di pianificazione del territorio tengano conto della presente ordinanza.
2 RS 451.1
3 RS 700