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Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 5 pagine
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Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storichedella Svizzera OPVS 451.13
Art. 6 Interventi
1 Gli interventi alle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale sono permessi purché non pregiudichino gli obiettivi della protezione.
2 Gli obiettivi della protezione possono subire lieve pregiudizio in occasione dell’adempimento di compiti della Confederazione, a condizione che ciò sia giustificato da un interesse più grande rispetto a quello di proteggere la via di comunicazione storica d’importanza nazionale.
3 Gli obiettivi della protezione possono subire un pregiudizio più che lieve in occasione dell’adempimento di compiti della Confederazione, se ad essi sono contrapposti equivalenti o maggiori interessi d’importanza nazionale. Al fine di compensare tali pregiudizi, sulla stessa via di comunicazione storica vanno adottati provvedimenti di ripristino o quanto meno provvedimenti sostitutivi adeguati. Qualora ciò non fosse opportuno, è possibile adottare provvedimenti sostitutivi adeguati su un’altra via di comunicazione storica.
4 I pregiudizi agli obiettivi della protezione devono essere ridotti al minimo.
Art. 7 Obbligo di documentazione e notificazione
1 Qualora in seguito a interventi alle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale intrapresi per adempiere compiti della Confederazione ne venisse modificata o scoperta la sostanza storica, i reperti storico-edilizi e i rilevamenti del terreno devono essere documentati.
2 Le autorità competenti di Confederazione e Cantoni notificano all’Ufficio federale delle strade (USTRA) tutti gli interventi alle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale che pregiudicano gli obiettivi della protezione e gli sottopongono la documentazione allestita in virtù del capoverso 1.
Sezione 3: Prestazioni della Confederazione
Art. 8 Informazione
L’USTRA provvede all’informazione delle autorità e del pubblico sull’importanza generale delle vie di comunicazione storiche della Svizzera e sulla loro qualità di oggetti degni di protezione.
Art. 9 Pubblicazione della descrizione degli oggetti d’importanza nazionale
1 La pubblicazione dell’allegato 2 avviene esclusivamente in forma elettronica. Per la trasmissione dei dati su supporto informatico l’USTRA può riscuotere emolumenti che coprano al massimo le spese di distribuzione.
2 L’allegato 2 può essere consultato in ogni momento presso l’USTRA in forma elettronica o cartacea e presso i Cantoni in forma elettronica. I Cantoni designano gli uffici competenti.