Rapporto esplicativo
Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 16 pagine
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Avamprogetto per la procedura dell'indagine conoscitiva 2007
Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS)
Rapporto esplicativo
1. Osservazioni generali
1.1. Finalità
L’ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) si fonda sull’articolo 5 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN; RS 451), come le due ordinanze già in vigore riguardanti l’una l’inventario federale dei paesaggi, siti e monumenti naturali (OIFP; RS 451.11) e l’altra l’inventario federale degli insediamenti svizzeri da proteggere (OISOS; RS 451.12). L’OPVS è pertanto la terza ordinanza che crea un inventario al fine di salvaguardare e proteggere, nell’ambito dell’adempimento dei compiti federali, i paesaggi e gli insediamenti, i luoghi storici, le rarità naturali e i monumenti culturali, nonché di promuoverne la conservazione e la tutela (art. 78 cpv. 2 della Costituzione federale, Cost., RS 101 in combinato disposto con l’art. 1 lett. a LPN).
Attualmente, le vie di comunicazione storiche fanno parte degli oggetti minacciati di cui si occupa la protezione della natura e del paesaggio. Molte vie di comunicazione tradizionali che avevano strutturato il paesaggio agricolo sono già state rifatte, rimosse, abbandonate o sostituite da nuove strade. Con la loro scomparsa va persa una parte del patrimonio storico del Paese e diminuisce la ricchezza del paesaggio.
Catalogando le vie di comunicazione storiche nell’ambito dell’«Inventario federale delle vie di comunicazione storiche di importanza nazionale» (IVS), non si costituisce soltanto la base per la protezione, la conservazione e la tutela di tali vie. L’IVS serve anche a promuovere l’utilizzazione turistica delle vie di comunicazione storiche e fornisce un importante contributo alla creazione di una rete integrata di percorsi pedonali, sentieri e piste ciclabili. Oltre alla protezione, alla conservazione e alla tutela di determinati oggetti, occorre svolgere un ampio lavoro per spiegare all’opinione pubblica il significato e lo stato in cui si trovano le vie di comunicazione storiche.
A differenza di quanto prescrivono gli inventari dei biotopi di cui all’art. 18a LPN, l’OPVS non obbliga i Cantoni ad adottare misure di protezione. Conformemente all’art. 3 cpv. 1 LPN, la Confederazione e i Cantoni devono però tenere conto dell’ordinanza e dell’IVS nell’adempimento dei compiti della Confederazione; devono cioè svolgere un’accurata ponderazione degli interessi (art. 6 LPN). All’OPVS sono inoltre vincolate diverse prestazioni della Confederazione a vantaggio dei Cantoni, in particolare la pubblicazione, insieme all’inventario federale, di informazioni sulle vie di comunicazione storiche di importanza regionale o locale.