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Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 5 pagine
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Avamprogetto per la procedura dell'indagine conoscitiva 2007
Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
(OPVS)
del…
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 5 e 26 della legge federale del 1° luglio 19661 sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN),
ordina:
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina:
a. la protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale
b. le prestazioni della Confederazione per la protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera
Art. 2 Definizioni
1 Sono considerate vie di comunicazione storiche i collegamenti viari o stradali di epoche precedenti, che:
a. sono riconoscibili come tali nel terreno per il loro aspetto tradizionale o la loro sostanza edile; o
b. sono documentati come tali da fonti storiche e attualmente, in qualità di vie di comunicazione, seguono ancora il tracciato di allora.
2 Sono considerate vie di comunicazione storiche anche le vie d’acqua documentate come tali in epoche precedenti da fonti storiche. Per le vie d’acqua lungo corsi d’acqua di un tempo questo vale a condizione che siano riconoscibili come tali nel terreno per il loro aspetto tradizionale o la loro sostanza edile.
1 RS 451 2005–......