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Consultazione 2003/156: Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storiche della Svizzera (OPVS) · 5 pagine

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Ordinanza sulla protezione delle vie di comunicazione storichedella Svizzera OPVS 451.13

3 Le vie di comunicazione storiche sono d’importanza nazionale se dimostrano un’eccezionale importanza storica o una straordinaria sostanza tradizionale.

Sezione 2: Protezione delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale

Art. 3 Inventario federale

L’Inventario federale delle vie di comunicazione storiche d’importanza nazionale comprende gli oggetti enumerati nell’allegato 1, compresi i loro percorsi, itinerari e segmenti.

Art. 4 Descrizione degli oggetti

1 La descrizione degli oggetti d’importanza nazionale figura nell’allegato 2. Essa contiene segnatamente indicazioni sulla posizione, l’importanza storica e la sostanza degli oggetti.

2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni ha la facoltà di modificare lievemente le indicazioni riguardanti gli oggetti dell’allegato 2. Sono considerate di lieve entità le modifiche che non si ripercuotono né sull’effettivo degli itinerari o dei segmenti dei singoli percorsi né in modo essenziale sulla loro sostanza.

3 L’allegato 2 è verificato regolarmente, il più tardi dopo 20 anni, e adeguato all’occorrenza.

Art. 5 Obiettivi della protezione

1 I segmenti classificati come «tracciato storico con grande sostanza» devono essere conservati interamente con tutti i loro elementi, quali sono descritti nell’allegato 2, segnatamente il tracciato dei collegamenti nel terreno, la loro morfologia e superficie, i manufatti, il materiale di costruzione tradizionale nonché gli elementi di delimitazione come muri, recinzioni e filari di alberi.

2 I segmenti classificati come «tracciato storico con sostanza» devono essere conservati interamente con i loro elementi principali, quali sono descritti nell’allegato 2.

3 I segmenti classificati come «tracciato storico» devono, per quanto possibile, potere continuare a essere percorribili a piedi o carrabili nel loro tracciato, coperto o formatosi senza interventi di carattere edile, quale è descritto nell’allegato 2.

4 I supporti del traffico documentati nell’allegato 2 come cappelle, croci e pietre miliari devono essere conservati nel loro nesso funzionale con la via di comunicazione storica.