Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 21Fedlex · Rapporto sui risultati
-8-
Art. 16 Riparazione del danno e misure d'ordine
1Se gli assicuratori disattendono I'obbligo di fornire i dati e di effettuare i pagamenü, I'istituzionecomune puö conteggiare loro i danni che ne risultano.
2L'UFAS puö proporre al Dipartimento di ritirare I'autorizzazione all'esercizio dell'assicurazione sociale contro le malattieagli assicuratori che, malgrado il proprio previo awertimento, non partecipano alla compensazione dei rischi.
Analogo prowedimento vale riguardo gli assicuratori che, malgrado diffida scritta dell'istituzione comune, disattendono ripetutamente I'obbligo di fornire il dati e di effettuare i pagamenti.
0
Art. 17 Disposizioni finali e transitorie, entrata in vigore
IL'ordinanza IX deI 31 agosto 19921)sull'assicurazionecontro le malattieconcernente la compensazione dei rischi tra Ie casse malati (ordinanza IX) ë abrogata
2La compensazione dei rischi 1994 e 1995 soggiace al diritto previgente.Se la gestione della compensazione dei rischi ë trasferita daI Concordato degli assicuratori malattie svizzeri all'istituzione comune, I'articolo 15 della presente ordinanza ë applicabile anche alla compensazione dei rischi secondo il previgente diritto, per quanto I'UFAS non abbia ancora notificatoalcuna decisione. L)
3Per gli anni civili 1995 e 1996, gli assicuratori trasmettono i dati all'organo di gestione della compensazione dei rischi ai sensi degli articoli 3 e 12 dell'ordinanza IX e degli articoli 2 e 10 della presente ordinanza.
1RU 1992 1738, 1993 2013