Rapporto sui risultati

Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 19Fedlex · Rapporto sui risultati

-6-

sazione. 1pagamenti compensativi in favore degli assicuratori devono essere effettuatiper metä entro il 28 o 29 febbraio e per metä entro il 31 agosto dell'anno di compensazione.

21pagamenti degli assicuratori in base al calcolo definitivo ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 devono essere effettuatientro il 15 novembre dell'anno che segue quello di compensazione. 1pagamenti compensativi in favore degli assicuratori devono essere effettuatientro il 30 novembredell'annoche segue quellodi compensazione.

31pagamenti compensativi dovuti agli assicuratori devono essere effettuati

dall'istituzione comune anche se non tutti gli assicuratori hanno eseguito i paga-0

menti per la compensazione dei rischi. Se alla data di scadenza sono ancora pendenti pagamenti degli assicuratori, I'istituzionecomune puö procedere ai pagamenti compensativi in base agli importi delle tasse di rischio giä versate. 1 contributi compensativi dovuti vanno pagati dopo il loro incasso e maggiorati in base alle entrate provenientidagli interessidi mora ai sensi del capoverso 4. Se gli importi dovuti sono esigui, I'istituzionecomune puö contrarre un credito per poter pagare i contributi compensativi senza riduzione e entro i termini previsti.

4Gli assicuratori che non s'attengono ai terminidi pagamento conformemente ai capoversi 1 e 2 devono, scaduti i termini,versare all'istituzionecomune un interesse di mora pari allo 0,5 percento. Questa norma si applica sia aIIe due rate della compensazione dei rischi prowisoria, sia al pagamento finale della com- L) pensazione dei rischi definitiva.

5Per le differenze registrate tra il calcolo definitivo e iI calcolo prowisorio ë riscosso un interesse sugli importipagati in troppo o in meno. Gli interessisono calcolati in funzione dei termini di pagamento e di riscossione degli importi per la compensazione dei rischi prowisoria e definitiva tenendo conto degli importi effettivamente pagati o riscossi. L'istituzione comune stabilisce il tasso d'interesse in base ai tassi in vigore suI mercato monetario. Versa o esige gli interessi entro il 31 dicembre dell'annoche segue quello di compensazione.