Rapporto sui risultati
Consultazione 2003/34: Ordinanze d'applicazione della nuova legge sull'assicurazione malattie · 52 pagine
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Art. 7 Organo di gestione
ILa gestione della compensazione dei rischi ë affidata all'istituzione comune prevista nell'articolo18 della legge.
2L'instituzione comune determina I'ammontare delle tasse di rischio e dei contributi compensativi e comunica ad ogni assicuratore il corrispettivo saldo e
all'UFAS i documenti relativiai calcoli e al saldo per ogni assicuratore, stabiliti per Cantone e per tutta la Svizzera.
3Allestisce una statistica degli assicurati e dei costi dell'assicurazione obbligato-
ria delle cure medico-sanitarie nei Cantoni e la mette a disposizione della Confe-0
derazione, dei Cantoni, degli assicuratori e delle loro federazioni. 1costi relativi all'allestimento delle statistiche sono a carico dell'istituzione comune. La statistica puö pure essere messa a disposizione di altre cerchie interessate.
4Redige annualmente un rapporto sulla gestione della compensazione dei rischi.
511contenuto del rapporto e della statistica ë determinato congiuntamente dall'istituzione comune e dall'UFAS. L'istituzione comune pubblica ogni anno questi due documenti.
Art. 8 Analisi degli effetti (-)
L'UFAS effettua, con le cerchie specializzate dell'assicurazione malattie, un'analisi scientifica parallela. Vanno in particolare analizzati gli effetti della compensazione dei rischi sull'evoluzionedei costi riguardo ogni assicuratore e suI diritto degli assicurati di cambiare assicuratore. L'UFAS stabilisce le modalitätecniche dell'analisi. Per i lavori di ricerca e per la valutazione dei risultatipuö rivolgersi a un istituto scientifico.