Rapporto sui risultati

Consultazione 2004/2: Revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA): approvazione di atti legislativi cantonali, informazione sugli accordi intercantonali o di Cantoni con l'estero · 17 pagine

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2 Cantoni vorrebbero che le conseguenze giuridiche di un rifiuto siano sancite espressamente nella legge sul Parlamento72.

Un Cantone chiede che, nel contesto della proposta di delimitare nettamente nel tempo tutti i passi della procedura, sia introdotto un capoverso 3 all’articolo 129a LParl73. Nel messaggio si dovrà inoltre sottolineare che la decisione di opposizione dell’Assemblea federale è emanata sotto forma di decreto federale semplice conformemente all’articolo 163 capoverso 2 Cost. e chiarire se essa è definitiva.

Un Cantone chiede modifiche redazionali e piccole modifiche di contenuto ai capoversi 1 e 2 dell’articolo 129a LParl74. Inoltre, propone che un nuovo capoverso 3 sancisca il diritto dei Cantoni a esporre il proprio punto di vista davanti all’Assemblea federale75.

e) Altre proposte di modifica

Un Cantone propone di suddividere l’articolo 61c A-LOGA in due articoli76.

2 Cantoni77 propongono l’introduzione di una procedura di esame preliminare per il progetto d’accordo cantonale da parte della Confederazione, analogamente al disciplinamento nel promemoria della Cancelleria federale del 2002. Una procedura d’esame preliminare facilita la successiva procedura d’esame e favorisce lo snellimento e la semplificazione della procedura.

2 partecipanti alla consultazione78 chiedono che in occasione di trattati cantonali che hanno ripercussioni sull’economia si proceda all’audizione delle associazioni di punta di tutto il Paese per quanto concerne le norme della procedura di consultazione.

72 ZH: “Se l’approvazione è respinta, il trattato non può essere né eseguito né concluso.”, ZG

73 BL: "L’Assemblea federale decide senza indugi circa l’opposizione, di regola nell’ambito della sessione successiva."

74 GE: "1Se il Consiglio federale sporge un reclamo, esso presenta all’Assemblea federale un progetto di decreto semplice accompagnato da un messaggio e propone di approvare parzialmente o di respingere la convenzione.” e "2Se un Cantone terzo sporge un reclamo, la commissione competente del Consiglio prioritario presenta al proprio Consiglio un progetto di decreto federale semplice con il quale essa propone di approvare la convenzione, per intero o parzialmente, o di respingerla."

75 GE: "Per il o i Cantoni contraenti e il o i Cantoni terzi è garantito il diritto di presentare all’Assemblea federale le proprie osservazioni."

76 ZG: le dichiarazioni contenute nei capoversi 1-3 spiegano come viene strutturato il flusso d’informazioni. I capoversi 4-6, la procedura per l’approvazione. Il loro tenore normativo è diverso da quello dei capoversi 1-3.

77 FR, BL

78 ES, UPS 16\17